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Pubblicità ad attività mediche, a San Marino solo con l’ok dell’Ordine

da Redazione

Circolare dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Repubblica di San Marino. A partire dal 1 maggio 2012 per chi vuole far pubblicità ad attività mediche sul Monte deve avere l’ok ufficiale da parte dell’Ordine stesso.

SAN MARINO – Dal 1 maggio 2012, chiunque decida di propagandare un’attività sanitaria all’interno di pubblicazioni diffuse sul territorio sammarinese, è tenuto – in base a quanto prevede la legge vigente – a un’approvazione preventiva da parte dell’organismo preposto dall’ordine dei Medici della Repubblica di San Marino. Lo dice lo stesso ordine con una circolare del 4 aprile scorso.
Ricordiamo che l’articolo 27 del decreto numero 32 del 1996 chiarisce che “nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata, la pubblicità deve essere contenuta entro i limiti del decoro professionale e ispirata a criteri di serietà scientifica ed a fini di tutela della salute”.
A tal fine deve essere sempre autorizzata “in via preliminare dal Consiglio dell’Ordine, qualora si tratti di pubblicità non prevista e disciplinata da altre vigenti leggi, il cui preventivo consenso è necessario alla Autorità competente per il rilascio della relativa licenza”.
Ogni messaggio pubblicitario deve contenere gli estremi della autorizzazione. “Il regolamento – prosegue l’articolo 27 del decreto numero 32 del 1996 -, i termini ed i requisiti per le autorizzazioni sono stabiliti dal Consiglio dell’Ordine. La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico deve essere fatta dal Medico sulla stampa scientifica e professionale. La divulgazione della notizia al pubblico potrà essere effettuata solo dopo adeguata discussione critica nell’ambito della comunità scientifica e professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese ed illusorie speranze”.
Ogni sfruttamento pubblicitario di un successo a vantaggio di una persona, gruppo o scuola è, per legge, “contrario alla deontologia professionale”.  Inoltre i medici che svolgono attività continuativa o occasionale attraverso giornali, emittenti radiotelevisive, ovvero tengono conferenze a scopo di educazione sanitaria, di informazione e divulgazione, “devono rispettare le norme di discrezione, dignità e prudenza consone alla deontologia professionale.
Gli eventuali articoli di stampa e gli interventi radio-televisivi direttamente o indirettamente laudatori, provocati o consentiti dal interessato, possono dare luogo all’apertura di procedimento disciplinare nei riguardi del medesimo, ove l’Ordine ne ravvisi il carattere pubblicitario.
E’ vietato a singoli medici, associazioni e organizzazioni mediche, concedere il proprio patrocinio ed il proprio avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale.

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