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Misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze

da Redazione

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente: la necessità di assicurare l’allineamento all’andamento del mercato del gas naturale caratterizzato da fluttuazioni che hanno evidenziato una importante riduzione delle quotazioni anche alla luce delle straordinarie decisioni dell’UE di fissare un “price cap” per il mercato all’ingrosso del gas; l’urgenza di provvedere in merito anche per garantire costi delle utenze del gas naturale più sostenibili per le famiglie e gli operatori e dunque di dettare disposizioni applicabili immediatamente, disposizioni che non possono pertanto attendere le determinazioni così come previste all’articolo 9 della Legge 20 novembre 2001 n.120; Vista la delibera del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 1 febbraio 2023; Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005, è stato pubblicato il decreto – legge numero 16 del 2023.
“In via straordinaria non si applicano gli aumenti tariffari per il servizio di fornitura e distribuzione di gas naturale di cui alla delibera in materia tariffaria dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia n.9/2022 dell’11 novembre 2022, mantenendo l’applicazione delle tariffe in vigore prima di tali aumenti. L’intervento di cui al comma precedente si applicherà per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023”.

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