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San Marino, promulgata la Legge sulla prevenzione incendi

da Alessandro Carli

I criteri da utilizzare ai fini della progettazione antincendio per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi sono al centro della Legge numero 75 del 2023. Legge che introduce, altresì, norme di principio relative all’albo dei professionisti antincendio, agli obblighi insistenti sui soggetti responsabili dell’attività di prevenzione incendi nonché relative alle verifiche e ai controlli delle condizioni di sicurezza antincendio.

METODOLOGIA PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

La progettazione antincendio fa riferimento alle norme tecniche vigenti in Italia in materia di prevenzione incendi siano esse:

a) norme relative al calcolo del carico incendio;

b) norme relative alla resistenza e alla reazione al fuoco;

c) norme di natura prescrittiva, per attività dotate di specifica regola tecnica e non;

d) codici di prevenzione incendi, regola tecnica orizzontale e regole tecniche verticali.

Le norme tecniche in materia di prevenzione incendi applicabili tempo per tempo sono pubblicate sul portale della Repubblica di San Marino, nell’area dedicata al Servizio di Protezione Civile. Nell’ambito della progettazione antincendio è ammesso il riferimento agli “eurocodici”. La progettazione antincendio può essere svolta anche mediante approccio ingegneristico di tipo prestazionale.

FUNZIONI E COMPETENZE DEI TECNICI

La progettazione antincendio è svolta da tecnici abilitati e da professionisti antincendio. Il professionista antincendio, oltre ad avere le competenze attribuite al tecnico abilitato, firma certificazioni a corredo delle pratiche antincendio. Il professionista antincendio è colui che ha frequentato il corso previsto all’articolo 6 o che ha frequentato corsi equiparati all’interno della Unione Europea.

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

È istituito l’albo dei professionisti antincendio. All’albo possono accedere gli ingegneri, architetti, geometri e periti iscritti nei relativi albi o collegi della Repubblica di San Marino che hanno frequentato apposito corso di specializzazione di prevenzione incendi con conseguimento finale di abilitazione. L’albo dei professionisti antincendio è custodito, organizzato, gestito e aggiornato dal Servizio Protezione Civile. Ai fini dell’iscrizione all’albo è da ritenersi valida l’abilitazione conseguita mediante frequentazione dei corsi che consentono l’iscrizione negli elenchi italiani del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139 e Decreto Ministeriale 5 agosto 2011.

SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI

Il tecnico abilitato ed il professionista antincendio hanno la responsabilità della progettazione antincendio e della relativa rispondenza alle norme ed ai criteri di sicurezza; il professionista antincendio è inoltre competente a rilasciare le certificazioni necessarie, a corredo delle pratiche antincendio. Il responsabile dell’attività è responsabile del mantenimento dei requisiti di sicurezza antincendio, raggiunti mediante progettazione e realizzazione degli stessi. L’impresa installatrice e l’impresa manutentrice di impianti ed attrezzature antincendio sono responsabili, per quanto di competenza, della corretta installazione e conformità dei materiali utilizzati e della regolare manutenzione secondo quanto impartito dalle norme tecniche di riferimento.

Rimandando il lettore al documento integrale, scaricabile dal portale del Consiglio Grande e Generale, ricordiamo che il Congresso di Stato è tenuto ad adottare un decreto delegato che disciplina: le attività soggette; l’istituzione del servizio prevenzione incendi nell’ambito del Servizio di Protezione Civile; le modalità, e le procedure per la presentazione di tutta la documentazione che i responsabili delle attività soggette sono tenuti a presentare presso il servizio prevenzione incendi; i criteri e la metodologia di valutazione dei progetti di prevenzione incendi da parte del servizio prevenzione incendi nonché la documentazione prevista a corredo dell’istanza di valutazione; le deroghe ammissibili; le modalità e le tempistiche secondo cui il servizio prevenzione incendi è tenuto ad esprimersi in merito ai progetti di prevenzione incendi presentati; le modalità di iscrizione all’albo dei professionisti antincendio, il contenuto e la durata dei relativi corsi di abilitazione, le modalità di validazione di eventuali attestazioni già conseguite da parte di tecnici abilitati, ai fini dell’iscrizione all’albo dei professionisti antincendio tenuto dal Servizio di Protezione Civile; i controlli di prevenzione incendi e i soggetti competenti a tale attività di controllo; le sanzioni previste in caso di inosservanza alle disposizioni previste nel decreto delegato, e i soggetti competenti ad elevarle; la formazione e la tenuta del fascicolo d’intervento per le attività a maggior rischio incendio, in sostituzione della disciplina prevista dalla normativa vigente in materia; gli sgravi di carattere fiscale in relazione ai costi da sostenere per la progettazione antincendio.

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