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Part-time: occasionale variazione dell’orario di lavoro

da Redazione

L’Ufficio Attività di Controllo (UAC) informa che, ai sensi di quanto previsto all’art.19, comma 5, del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, la comunicazione dovrà essere inoltrata – all’indirizzo di posta elettronica ispettorato.uac@pa.sm – nell’eventualità di occasionale variazione dell’orario di lavoro relativamente a lavoratori assunti a part-time, indicando nominativo di ogni dipendente interessato, codice ISS, fascia oraria/fasce orarie dell’occasionale variazione dell’orario di lavoro, decorrenza e durata.

Si precisa che la variazione occasionale dell’orario di lavoro di cui al primo capoverso, è ammessa per motivi d’urgenza non prevedibili e non programmabili e che deve essere comunicata prima dell’inizio della prestazione lavorativa, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 1.000,00 prevista dall’art.22, comma 1, del Decreto Delegato richiamato, che verrà raddoppiata in caso di recidiva.

Gli Operatori Economici che utilizzano la timbratura del cartellino in modalità meccanica o digitale sono esonerati dal comunicare la variazione di orario all’UAC ma, in caso di accertamento ispettivo, dovranno prontamente fornire copia del cartellino o del relativo tabulato agli Ispettori.

L’UAC resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

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