L’Ufficio Attività di Controllo (UAC) informa che, ai sensi di quanto previsto all’art.19, comma 5, del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, la comunicazione dovrà essere inoltrata – all’indirizzo di posta elettronica ispettorato.uac@pa.sm – nell’eventualità di occasionale variazione dell’orario di lavoro relativamente a lavoratori assunti a part-time, indicando nominativo di ogni dipendente interessato, codice ISS, fascia oraria/fasce orarie dell’occasionale variazione dell’orario di lavoro, decorrenza e durata.
Si precisa che la variazione occasionale dell’orario di lavoro di cui al primo capoverso, è ammessa per motivi d’urgenza non prevedibili e non programmabili e che deve essere comunicata prima dell’inizio della prestazione lavorativa, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 1.000,00 prevista dall’art.22, comma 1, del Decreto Delegato richiamato, che verrà raddoppiata in caso di recidiva.
Gli Operatori Economici che utilizzano la timbratura del cartellino in modalità meccanica o digitale sono esonerati dal comunicare la variazione di orario all’UAC ma, in caso di accertamento ispettivo, dovranno prontamente fornire copia del cartellino o del relativo tabulato agli Ispettori.
L’UAC resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.