Il Decreto Delegato n.63 del 2022 ha lo scopo di disciplinare, in maniera più efficace ed efficiente, “la gestione delle prestazioni periodiche erogate da FONDISS, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni della Legge 6 dicembre 2011 n.191, all’uopo interessate, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 della Legge 22 dicembre 2021 n.207”.
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito dall’iscritto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel sistema di previdenza principale, avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione a FONDISS. Nel caso in cui l’iscritto non abbia maturato quest’ultimo requisito, ha comunque diritto, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Regolamento di FONDISS, all’erogazione in un’unica soluzione di un importo pari al valore della posizione individuale maturata. La prestazione pensionistica complementare può essere erogata in capitale, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale maturata e, per la residua parte, sotto forma di rendita. Il valore della posizione viene calcolato moltiplicando il numero delle quote, assegnato all’iscritto, per il valore della quota all’ultima valorizzazione utile alla data di erogazione. Nel calcolo della posizione individuale non sono considerate le anticipazioni ottenute e non reintegrate. In deroga a quanto previsto sopra, al titolare del diritto viene liquidata la prestazione pensionistica complementare integralmente in capitale, per l’importo pari alla posizione individuale maturata, qualora la rendita risultante al momento del pensionamento, sia minore o uguale al 100% dell’integrazione speciale, di cui alla Legge 38/1998 e successive modifiche. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi vincoli di incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità in vigore per le prestazioni erogate dal sistema di previdenza principale. Il Comitato Amministratore definisce nel Regolamento di Funzionamento di FONDISS le caratteristiche delle prestazioni periodiche offerte agli iscritti aventi diritto alla prestazione pensionistica, prevedendo, fra le altre, anche la possibilità di opzione per una prestazione periodica, con periodo di erogazione garantito, e per una prestazione periodica con indicazione di un reversionario, fermo restando che la scelta della prestazione periodica deve essere esercitata in ogni caso al momento di presentazione della domanda di pensione.”. L’iscritto a FONDISS, da almeno otto anni, può richiedere un’anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per spese sanitarie; spese relative all’acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare; stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorrerà dal termine dell’eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all’estero, di ammortizzatori sociali.
Le modalità di richiesta di anticipazione, nonché la possibilità di reintegro della propria posizione in FONDISS, sono stabilite secondo modalità previste dal Regolamento emanato dal Comitato Amministratore. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 50% della posizione individuale maturata. Agli iscritti, ai quali sia stata riconosciuta dalle Commissioni mediche ISS una inabilità permanente pari ad almeno il 50%, è riconosciuta la facoltà di richiedere un’anticipazione fino ad un massimo del 30% della posizione accumulata. In tal caso l’iscritto è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo nel sistema di previdenza complementare. Non sono ammesse altre tipologie di anticipazione o di riscatto diverse da quelle precedenti.
EROGAZIONE DELLA RENDITA
A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, che deve essere esercitato attraverso presentazione della domanda di pensione, il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia in favore dell’iscritto.
L’ISS, su indicazione del Comitato Amministratore FONDISS, bandisce apposita gara per la selezione di una compagnia assicurativa autorizzata da almeno un quinquennio a operare a San Marino – avente sede statutaria in Repubblica o in un paese dell’Unione Europea – al fine di sottoscrivere una convenzione per erogare agli iscritti FONDISS le prestazioni pensionistiche complementari spettanti in forma di rendita secondo quanto previsto dalla legge, per coloro che maturano il diritto alla prestazione periodica, tenuto conto delle richieste, entro i successivi 10 anni dalla data di efficacia dell’assegnazione. Le offerte pervenute sono trasmesse al Comitato Amministratore che provvede a fornire parere preventivo all’ISS circa l’offerta ritenuta migliore. Resta in capo all’ISS l’individuazione dell’offerta vincente, che verrà altresì comunicata al Comitato Amministratore.