Semplificazioni e sviluppo: la Camera ha detto sì. In attesa della pubblicazione in GU, analizziamo le novità inserite nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
Semplificazioni e sviluppo: la Camera ha detto sì. In attesa della pubblicazione in GU, analizziamo le novità inserite nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Tra i punti di maggior spicco, gli appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nei lavori pubblici (lavori affidati in appalto, in appalti misti o in concessione di costruzione e gestione), così come nell’edilizia privata, l’onere di produrre il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) non sarà più a carico dell’impresa, ma spetterà alla pubblica amministrazione il compito di provvedere ad acquisirlo – anche per via telematica – direttamente dagli enti abilitati al suo rilascio (Inps, Inail e Casse edili), in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’obbligo di acquisire d’ufficio il documento si applica però solo ai contratti relativi ai “lavori pubblici” e a quelli “privati dell’edilizia”. Dunque non si applica nel caso di appalti di servizi e forniture. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.