Home FixingFixing Appalti pubblici in Italia, nuovo iter con il Decreto Semplificazioni

Appalti pubblici in Italia, nuovo iter con il Decreto Semplificazioni

da Redazione

Semplificazioni e sviluppo: la Camera ha detto sì. In attesa della pubblicazione in GU, analizziamo le novità inserite nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Semplificazioni e sviluppo: la Camera ha detto sì. In attesa della pubblicazione in GU, analizziamo le novità inserite nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Tra i punti di maggior spicco, gli appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nei lavori pubblici (lavori affidati in appalto, in appalti misti o in concessione di costruzione e gestione), così come nell’edilizia privata, l’onere di produrre il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) non sarà più a carico dell’impresa, ma spetterà alla pubblica amministrazione il compito di provvedere ad acquisirlo – anche per via telematica – direttamente dagli enti abilitati al suo rilascio (Inps, Inail e Casse edili), in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’obbligo di acquisire d’ufficio il documento si applica però solo ai contratti relativi ai “lavori pubblici” e a quelli “privati dell’edilizia”. Dunque non si applica nel caso di appalti di servizi e forniture. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento