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Commercio dei preziosi: le disposizioni applicative

da Alessandro Carli

Requisiti e presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, modalità di certificazione, diritti di pratica, operatività a distanza e modalità di identificazione del cliente: queste solo alcune delle voci che innervano il Regolamento n.16 del 2023 che apporta le “Disposizioni applicative degli articoli 1 e 5 del DD 134/2023 – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento”. Rimandando il lettore al testo integrale, scaricabile dal sito del CGG, ci soffermiamo sull’operatività a distanza.

È consentito agli operatori professionali in metalli preziosi da investimento operare a distanza o in qualsiasi altra modalità che non preveda la simultanea presenza presso la sede dell’operatore economico, dell’operatore economico stesso e del cliente. Nei casi di operatività a distanza, dove il valore dell’operazione occasionale sia pari o superiore agli euro 10.000, gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento devono attenersi a quanto disciplinato. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l’esecutore, inteso quale soggetto in possesso di delega o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento pongono particolare attenzione all’operatività a distanza, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto con il cliente o con l’esecutore. Nei casi di operatività a distanza, gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento acquisiscono i dati identificativi del cliente e dell’esecutore e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità e, nel caso dell’esecutore, acquisiscono altresì idonea documentazione da cui risulti la delega ad operare o la sussistenza dei poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli sopra previsti sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico.

A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa; invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede a San Marino o in un paese dell’Area SEPA o di un paese membro GAFI/FATF; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

Nel rispetto dell’approccio basato sul rischio, gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili, a titolo esemplificativo quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico, purché assistite da robusti presidi di sicurezza.

L’identificazione del cliente può essere effettuata dagli operatori professionali in metalli preziosi da investimento in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video così disciplinata:

a) gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente all’instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l’adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati. Essi, inoltre, garantiscono anche l’utilizzo di applicativi orientati all’usabilità e all’accessibilità da parte del cliente;

b) gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento assicurano che l’identificazione da remoto effettuata da parte dell’operatore addetto alla video-identificazione rispetti le seguenti condizioni: le immagini video sono a colori e consentono una visualizzazione chiara dell’interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini; l’audio è chiaramente udibile, privo di distorsioni o disturbi evidenti; la sessione audio/video, che ha ad oggetto le immagini video e l’audio del cliente e dell’addetto, è effettuata in ambienti privi di particolari elementi di disturbo. Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento assicurano che l’addetto preposto all’attività si astenga dall’avviare il processo di identificazione o lo sospenda quando la qualità audio/video è scarsa o ritenuta non adeguata a consentire l’identificazione del cliente.

L’addetto che effettua l’identificazione: acquisisce i dati identificativi forniti dal cliente; richiede l’esibizione di un documento d’identità valido, munito di fotografia recente e riconoscibile e di firma autografa del richiedente; verifica il codice ISS e COE o codici identificativi analoghi (a titolo esemplificativo codice fiscale, partita IVA, “social security number” o “Tax ID number”, ovvero altro codice identificativo univoco rilasciato dallo Stato estero) tramite documentazione in corso di validità.

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