Home Dal giornale Norme sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato

Norme sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato

da Alessandro Carli

“L’Avvocatura dello Stato esercita la missione di tutela legale e giurisdizionale degli interessi dello Stato, dell’Ecc.ma Camera, dell’Amministrazione e degli Organi Istituzionali, nonché di cura, assistenza e supporto tecnico-legale dell’attività dei medesimi, in regime di autonomia ed indipendenza ed al di fuori dell’organizzazione dipartimentale, rendendo conto periodicamente dell’attività svolta al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per gli Affari Interni e annualmente al Consiglio Grande e Generale”. Si apre così la Legge numero 12 del 2022. Rimandando il lettore al testo integrale (scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale), ci soffermiamo su alcuni aspetti.

RAPPRESENTANZA E DIFESA

La rappresentanza in giudizio dell’Ecc.ma Camera (art. 4), in sede di giurisdizione civile e penale, compete ai Sindaci di Governo. La rappresentanza in giudizio delle UO e Dipartimenti della Pubblica Amministrazione nonché dei Corpi di Polizia, in sede di giurisdizione amministrativa, compete al Direttore della Funzione Pubblica. La rappresentanza in giudizio degli organi amministrativi collegiali e degli Organi Istituzionali, in sede di giurisdizione amministrativa, compete ai rispettivi presidenti. I Sindaci di Governo, il Direttore della Funzione Pubblica e i presidenti degli organi amministrativi collegiali e degli Organi Istituzionali sono domiciliati presso l’Avvocatura dello Stato.

FUNZIONE NOTARILE

L’Avvocato Generale dello Stato e gli Avvocati dello Stato (art. 5) svolgono funzioni di Notaio ad Acta su richiesta dell’Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato secondo le disposizioni impartite all’interno dell’UO. L’attività di cui sopra si esplica: a) nell’attribuire pubblica fede agli atti e contratti da lui redatti o stipulati alla sua presenza e a quanto il Notaio ad Acta attesta e certifica di aver personalmente eseguito o essere avvenuto in sua presenza; b) nel ricevere gli atti fra vivi di acquisto in favore dell’Ecc.ma Camera e dell’Amministrazione e, salva diversa determinazione, gli atti di permuta in cui sia parte l’Ecc.ma Camera e l’Amministrazione, previa verifica dell’esecutività degli atti amministrativi o legislativi di autorizzazione; c) nel conservare gli atti rogati e ricevuti in deposito e le scritture autenticate destinate alla pubblicità immobiliare; d) nel rilasciare copie conformi.

Il Notaio ad Acta, nell’espletamento delle sue funzioni, si attiene ed applica, per quanto compatibile, le disposizioni di cui al Titolo II della Legge 73/2014 e successive modifiche. Il Notaio ad Acta deve annotare in appositi repertori gli estremi, per ordine cronologico, degli atti ricevuti, o di cui ha autenticato le firme. Si applicano, se ed in quanto compatibili, gli articoli 49, 50, 51, 52, 55 e 56 della Legge 73/2014 e successive modifiche. I Repertori del Notaio ad Acta sono tenuti e vidimati ai sensi delle vigenti norme sulla tenuta e vidimazione dei repertori notarili in attuazione della L. 73/2014 e successive modifiche. La tenuta del Repertorio in formato elettronico decorre dal 1 aprile 2022. La vidimazione dei Repertori Notarili del Notaio ad Acta decorre a partire da 90 giorni dalla tenuta del Repertorio in formato elettronico.

CONSULENZA E ASSISTENZA

Al fine di garantire l’interesse generale alla legalità dell’azione amministrativa (art. 6), l’Avvocatura dello Stato presta attività di consulenza, senza limiti di materia, all’Amministrazione e agli Organi Istituzionali e presta assistenza nella fase istruttoria per l’elaborazione e la definizione, sotto il profilo legale, di atti e provvedimenti amministrativi. L’Avvocatura non è tenuta a dare seguito alle richieste di consulenza e assistenza quando: non siano redatte in maniera circostanziata e completa; non afferiscano a questioni di natura giuridica; non indichino una proposta interpretativa formulata sulla base della prassi applicativa e delle conoscenze specifiche della materia;  provengano da settori già dotati di figure di esperti legali o Avvocati dello Stato assegnati; abbiano a oggetto la redazione sostanziale di atti normativi sulla base di scelte discrezionali; riguardino la sostanziale redazione di rapporti per le Organizzazioni Internazionali, esulando dalla sola assistenza tecnica.  

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento