Home FixingFixing Il Regolamento per l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per “causa 3”

Il Regolamento per l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per “causa 3”

da Redazione

DD nr. 140/2019: lo stanziamento massimo annuale è pari a un milione di euro. Come accedere al finanziamento, i requisiti richiesti, la riqualificazione, le verifiche e la revoca.

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di Alessandro Carli

 

Stabilite le modalità concernenti le misure di controllo e la documentazione necessaria al fine di poter accedere alle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni causa 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa (ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge 31 marzo 2010 n.73 così come modificato all’articolo 79, comma 4, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147): le contiene il Regolamento approvato da pochi giorni dal Consiglio Grande e Generale (Decreto Delegato nr. 140 del 2019).

 

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO


L’art. 3 sottolinea che l’ammissione all’integrazione salariale per causa 3) avviene su decisione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa analisi del numero delle richieste pervenute e in base allo stanziamento massimo annuale a disposizione. La delibera della Commissione Cassa Integrazione Guadagni viene trasmessa alla Direzione Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che sottoscrive unitamente all’azienda interessata il relativo verbale d’accordo (come da Allegato A del Decreto Delegato, scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale). Lo stanziamento massimo annuale totale è pari ad 1 milione di euro, comprensivo dell’importo relativo ai contributi figurativi. In base al numero di richieste viene data precedenza ai progetti:

a) che prevedano percorsi di riqualificazione che aumentino le competenze del lavoratore a beneficio dell’impresa;

b) che prevedano almeno il mantenimento della restante forza lavoro aziendale, fermo restando l’obbligo di restituzione (di cui all’art. 7);

c) che non abbiano già avuto accesso negli ultimi 3 anni alla Cassa Integrazione Guadagni per causa 3);

d) che prevedano un investimento a supporto della riqualificazione, tenuto conto del numero di dipendenti coinvolti, del patrimonio dell’azienda e del suo fatturato.

L’importo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari al 15% dell’investimento totale. L’esame da parte della Commissione Cassa Integrazione Guadagni viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al fine di assumere le relative determinazioni, fermo restando il parere del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche attive del Lavoro (CFPUPAL).

 

REQUISITI PER IL FINANZIAMENTO


Ai fini dell’ammissione all’utilizzo della CIG per causa 3), si considera finanziabile il progetto, di cui all’art. 5, che rispetti i seguenti requisiti:

a) l’investimento deve essere quantificabile e riconducibile al progetto di riqualificazione;

b) l’investimento deve già essere stato realizzato al momento dell’autorizzazione all’erogazione del beneficio;

c) nel progetto di riqualificazione non deve essere coinvolto il lavoratore assunto a tempo determinato, o soggetto al periodo di prova, o assunto usufruendo degli incentivi di cui alla Legge n. 71/2014 e successive modifiche;

d) la riqualificazione tiene conto degli inquadramenti che saranno acquisiti dai lavoratori, che comunque non potranno essere inferiori al terzo livello.

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE


Nel progetto di riqualificazione (art. 5) deve essere indicato: a) la descrizione dello stesso con indicazione del responsabile; b) le tempistiche previste per la realizzazione; c) l’ammontare dell’investimento alla base del progetto, il numero di lavoratori coinvolti e il programma di riqualificazione; d) l’eventuale impegno occupazionale da parte dell’impresa; e) la definizione dell’inquadramento dei lavoratori coinvolti prima e dopo la riqualificazione; f) la certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori a seguito della riqualificazione.

 

VERIFICHE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

 

Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche attive del Lavoro (CFP-UPAL) – chiarisce l’art. 6 – deve effettuare verifiche in loco al fine di stabilire la veridicità del progetto di riqualificazione. Il datore di lavoro può farsi assistere da terzi durante le verifiche in loco. Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte del CFP-UPAL emerga una realtà diversa da quella rappresentata dal progetto, l’Istituto per la Sicurezza Sociale può disporre la revoca del finanziamento su conforme deliberazione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni.

 

RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO


In caso di licenziamento dei lavoratori riqualificati il finanziamento ricevuto deve essere restituito secondo i seguenti criteri:

a) 100% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge 4 maggio 1977 n.23 venga attivata entro un anno dal termine del periodo di riqualificazione; b) 60% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge n. 23/1977, venga attivata entro due anni dal termine del periodo di riqualificazione;

c) 40% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge n. 23/1977, venga attivata entro tre anni dal termine del periodo di riqualificazione.

Nel caso in cui la procedura di riduzione di personale coinvolga solo parte dei lavoratori riqualificati l’impresa deve restituire il finanziamento su base individuale.

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