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San Marino, un altro apprezzamento dal MEF

da Redazione

White list: inserito in GU e adottato il decreto che include anche il Titano. Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

 

Un altro, importante riconoscimento del percorso che il Titano sta portando avanti da qualche anno. Nei giorni scorsi una nuova perla: il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica italiana ha adottato il decreto, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che include la Repubblica di San Marino nell’elenco degli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi (cd. White List antiriciclaggio).


Unione europea, Direttiva 2005/60/CE

In estrema sintesi, la direttiva mira a prevenire il ricorso al sistema finanziario per riciclare proventi illeciti e finanziare il terrorismo. I paesi dell’Unione europea devono vietare il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo. A tale scopo, essi possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

 

Definire il riciclaggio di proventi illeciti

La direttiva definisce come “riciclaggio di capitali” gli atti commessi intenzionalmente e miranti a:

• convertire o trasferire beni provenienti da un’attività criminale al fine di occultare o dissimulare la loro origine illecita;

• occultare o dissimulare la natura, l’origine, l’ubicazione, la disposizione, il movimento o la proprietà reali di beni essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa;

• acquisire, detenere o utilizzare dei beni essendo a conoscenza che provengono da un’attività criminale;

• partecipare ad una delle attività di cui sopra o aiutare qualcuno ad eseguirle.

Vi è riciclaggio di proventi da attività criminali anche ove le attività da cui traggono origine i beni riciclati si svolgano sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

 

Obblighi nei confronti della clientela

La direttiva si applica agli enti creditizi e finanziari, ai liberi professionisti legali, ai notai, ai contabili, ai revisori dei conti, ai commercialisti, agli immobiliaristi, ai casinò, ai prestatori di servizi relativi a società e trust, e a tutti i fornitori di beni (quando i pagamenti avvengono in contanti e sono superiori a 15.000 euro). Gli enti e le persone oggetto della direttiva applicano misure di adeguata verifica della clientela quando intrecciano una relazione d’affari e quando concludono una transazione, in via occasionale, per un importo pari ad almeno 15.000 euro. Inoltre, devono presentare una segnalazione di operazioni sospette in caso di sospetto di riciclaggio di proventi illeciti o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi esenzione o soglia. Le misure di vigilanza prevedono l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l’ottenimento di informazioni sull’oggetto e sulla natura della relazione d’affari, l’eventuale identificazione e verifica dell’identità della persona che possiede o controlla il cliente o per conto della quale viene realizzata l’attività. La portata delle misure di vigilanza può essere determinata attraverso un approccio basato sul rischio e può dipendere ad esempio dal tipo di cliente o di relazione d’affari. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla direttiva ad avvalersi di terzi per attuare le misure di adeguata verifica della clientela. La direttiva elenca inoltre i casi in cui possono essere adottate misure semplificate di adeguata verifica della clientela, per esempio con riferimento alle autorità pubbliche nazionali, per clienti che abbiano sottoscritto una polizza di assicurazione sulla vita il cui premio annuo non superi 1.000 euro o i detentori di moneta elettronica.

Qualora esista un rischio elevato di riciclaggio di proventi da attività criminali o di finanziamento del terrorismo, le persone e gli enti cui la direttiva si applica sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. La vigilanza rafforzata della clientela comprende misure complementari che garantiscano la verifica o la certificazione dei documenti forniti nei casi in cui il cliente non sia fisicamente presente per l’identificazione.

Infine, agli enti creditizi e agli altri enti finanziari è vietato tenere conti anonimi o libretti di risparmio anonimi.

 

Finanze: rafforzamento delle relazioni

La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio esprime soddisfazione per questo ulteriore tassello a rafforzamento delle positive relazioni fra i due Stati e che, nello specifico, rileva l’attuale adeguatezza della cooperazione tra le omologhe autorità italiane e sammarinese, e in particolare tra le rispettive Unità di informazione finanziaria e delle forme di cooperazione amministrativa, compresa quella tra autorità fiscali.

Il decreto, pubblicato in GU, produce positivi effetti reputazionali anche in ambito internazionale, rappresentando la qualità del rapporto fra due stati così interconnessi un indicatore. Effetti positivi che si riverberano anche nelle relazioni commerciali tra i due sistemi bancari.

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