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Imposta speciale sul reddito: pagamento entro il 31 marzo

da Redazione

Gli effetti fiscali dell’art. 150 della Legge 166/2013 che ha sostituito la ‘minimum tax’. La nuova norma riguarda i lavoratori autonomi, le imprese individuali e le società.

 

di Daniele Bartolucci

 

Scadenze fiscali in arrivo: entro il 31 marzo gli autonomi e le società devono versare l’imposta speciale sul reddito (che sostituisce la minimum tax) disciplinata dall’art. 150 della L. 166/2013.

 

ENTI, SOCIETÀ E AUTONOMI

La nuova normativa specifica che “a decorrere dal periodo d’imposta 2014 e sino al periodo d’imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d’impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito”, differenziata a seconda della tipologia di contribuente: 1.000 euro per i lavoratori autonomi; 1.000 euro per le imprese individuali e società di persone; 500 euro per le imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata; 2.000 euro per le imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati. Se “l’ammontare dei ricavi dell’attività ordinaria relativo al precedente periodo d’imposta sia superiore a 300.000 euro, questi importi sono raddoppiati. L’imposta di cui al presente articolo è applicata, nel quadriennio 2014 – 2017, secondo le seguenti percentuali: anni 2014 e 2015: 100% dell’importo; anno 2016: 75% dell’importo; anno 2017: 50% dell’importo.

 

COME E QUANDO VERSARE

L’imposta deve essere versata entro il primo trimestre dell’esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell’Ufficio Tributario. “In caso di licenze individuali cointestate”, spiega l’art. 150 della succitata Legge, “il versamento dell’imposta si riferisce all’attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario”. In ogni caso, “l’imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per l’esercizio cui si riferisca; l’eventuale eccedenza dell’imposta oppure l’intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione nei quattro periodi d’imposta successivi”.

 

ESENZIONI E DEROGHE

Sono esenti dall’applicazione dell’imposta speciale: a) le imprese ed i lavoratori autonomi nei primi sei anni di esercizio dell’attività; b) le imprese in liquidazione o che abbiano sospeso l’attività; c) i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull’autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all’articolo 53 della Legge n.168/2009; d) gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla presente legge; e) le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati. Prevista anche una deroga per i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 “Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile”, i quali “sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di esercizio dell’attività d’impresa, al pagamento dell’imposta minima sul reddito nella misura di €.500,00”.

Si ricorda che il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta minima sul reddito entro i termini comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% dell’imposta dovuta: se il ritardo è inferiore o pari a 30 giorni la sanzione è pari al 5% dell’imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al 15% dell’imposta dovuta. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell’imposta (sanzioni e interessi) se l’importo non supera i 10 euro.

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