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San Marino, adesso lo sviluppo è obbligatorio per legge

da Redazione

Analisi al microscopio della nuova legge, la 71/2019, per il rilancio economico. Detassazioni per chi investe, assume o apre imprese a San Marino.

 

di Loris Pironi

 

La legge introduce nuove e diverse forme di incentivazione per gli investimenti, l’occupazione e l’insediamento di nuove attività. Ricordiamo infine che potete scaricare il testo integrale della legge dal nostro sito, www.sanmarinofixing.com.


Detassazione utili investiti

 

La legge prevede (artt. 2, 3 e 4) la detassazione degli utili investiti dai soggetti che svolgono attività d’impresa, in qualunque forma giuridica, purché in regime di contabilità ordinaria e che abbiano almeno 5 dipendenti (o 3 sammarinesi) assunti a tempo indeterminato. La legge specifica che per cinque anni gli utili annuali di bilancio che vengono reinvestiti in beni strumentali (materiali e immateriali) non costituiscono reddito imponibile, fino a concorrenza del valore dell’investimento. Tale incentivo è cumulabile con gli altri previsti dalla medesima legge per favorire l’occupazione ma non si possono cumulare con qualsiasi forma di credito agevolato sui medesimi progetti d’investimento. Il provvedimento prevede alcuni vincoli a garanzia dello Stato: tutti gli utili che non costituiscono reddito imponibile dovranno essere accantonati in un fondo speciale di bilancio vincolato per 5 anni. A garanzia del pagamento IGR inoltre l’operatore dovrà sottoscrivere dichiarazione di debito con consenso all’iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell’investimento.

 

Cosa è incentivato?


a) L’acquisizione di beni strumentali materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici per il miglioramento dei prodotti e dei processi, l’acquisizione d’impianti o tecnologie per prodotti o processi nuovi non costituisce reddito imponibile per il 60% degli utili d’esercizio su investimenti di importo non inferiore a 50 mila euro.

 

b) In caso di costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi o introdurne, oppure di progetti aziendali che prevedono l’occupazione di almeno 5 dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato (con un importo di investimento non inferiore ai 300 mila euro, o 150 mila nel caso di ristrutturazioni e ampliamenti, il 40% degli utili d’esercizio non costituisce reddito imponibile. In caso di cumulo degli interventi relativi ai punti a) e b), la percentuale è del 70%.

 

c) Ancora maggiore l’incentivo nel caso di acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi al risparmio energetico o a significative riduzioni di agenti inquinanti con apposita certificazione secondo le norme che regolano la materia. Il coefficiente di non imponibilità è pari al 90% degli utili di esercizio, è richiesto un investimento non inferiore a 20 mila euro.

 

d) Sono previsti inoltre incentivi (non meglio specificati all’interno di un comma invero piuttosto generico dell’art. 3) per progetti aziendali di rilevante entità in ambito turistico.

 

I progetti di investimento (art. 5) devono essere presentati entro e non oltre 120 giorni dalla realizzazione del progetto e devono iniziare non oltre 12 mesi dall’autorizzazione dell’investimento. Devono inoltre essere portati a termine entro il termine indicato nel progetto e comunque al massimo in 5 anni (più 12 mesi di eventuale proroga, concessa dall’Ufficio Industria).

 

Cosa deve contenere il progetto?


Innanzitutto il progetto deve essere presentato all’Ufficio Industria, che dovrà aprire un’istruttoria e dare l’eventuale autorizzazione entro 30 giorni. Viene richiesto: una relazione sulla rispondenza ai requisiti, l’indicazione dei tempi di realizzazione, l’ammontare degli investimenti, il prevedibile periodo di utilizzo dei beni e l’indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

 

Nuova imprenditoria


Alle imprese di nuova costituzione si applicano le già illustrate disposizioni per la detassazione degli utili reinvestiti (Capo I), sia gli incentivi per l’occupazione (Capo II), per i primi tre periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa.

 

Ulteriori incentivi


Sono previsti ulteriori incentivi per l’avvio di attività imprenditoriale o professionale dedicati ai lavoratori non occupati, con la condizione che i titolari delle nuove attività non abbiano esercitato attività economica negli ultimi 12 mesi. Per loro i benefici sono i seguenti: esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza e della tassa annuale della stessa per i primi tre anni; esenzione fiscale del reddito d’impresa nella misura del 50% per i primi sei anni di esercizio dell’attività; credito d’imposta sulla base di quanto definito da un prossimo decreto delegato.

 

Cumulabilità


L’art. 14 evidenzia che la detassazione degli utili reinvestiti (Capo I) e gli incentivi per l’occupazione (Capo II) sono cumulabili, con la specifica che per ogni esercizio fiscale l’abbattimento non può superare la misura dell’80% del reddito imponibile.

 

Start up


Nella Legge Sviluppo rientra, in qualche forma, anche il Parco Scientifico e Tecnologico. L’art. 21 riconosce e specifica le società che si configurano come start up a alta tecnologia.

Dovranno essere riconosciute dall’Ente Gestore PST sulla base di requisiti, oggettivi e soggettivi, che saranno definiti da apposito D.D.. In questo caso si tratta di una sorta di “articolo quadro” poiché il suddetto decreto dovrà decretare la misura di incentivi fiscali, permessi speciali di soggiorno, la tipologia dei contratti di lavoro in deroga e quant’altro.

 

Approfondimenti


La legge prevede altri interventi di incentivazione per così dire secondari, di cui parleremo sul prossimo numero di Fixing.

Tra questi la variazione delle imposte di registro, norme a sostegno del comparto edilizio, energia e rifiuti, fibra ottica, interventi nel settore sanitario e modifiche al settore bancario-finanziario.

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