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Maniglie antipanico Adeguamento volontario

da Redazione

Cosa dice la normativa UNI EN 1125.

Anche i maniglioni antipanico hanno una data di scadenza. Ed è quella del 12 febbraio 2011: il decreto Ministeriale del 3/11/2004 ha infatti previsto che, entro questa data, debbano essere sostituiti tutti i maniglioni non marcati CE installati sulle porte lungo le vie di esodo. Questa disposizione è valida per tutte quelle aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi). Tali dispositivi devono essere inoltre conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e devono essere muniti di marcatura CE. Nonostante la pressione di alcuni operatori del settore antincendio – che invitano le aziende ad adeguarsi alla normativa europea EN1125 entro il prossimo 12 febbraio 2011 sui dispositivi antipanico – l’ANIS spiega che “non è un obbligo, ma solamente un adeguamento volontario. Il richiamo a queste norme è improprio ed illegittimo e che le stesse non possono in alcun modo determinare automaticamente obblighi per le imprese sammarinesi, specie come nel caso indicato che si rifà ancor più semplicemente a norme di buona tecnica. Cosa chiedono, nello specifico, gli operatori? E’ subito detto: la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE. “I richiami aperti ed indeterminati alle norme di altri Paesi che anche alcune disposizioni del nostro ordinamento fanno, creano per le imprese ed i cittadini una vera e propria impossibilità di conoscenza del precetto e non possono essere vincolanti – conclude l’ANIS -. Come può, infatti, l’imprenditore sammarinese essere informato costantemente di tutti gli atti normativi e di buona tecnica che vengono emanati in un ordinamento (quello comunitario) a cui, fra l’altro, il suo Stato di appartenenza non aderisce? Un siffatto obbligo di conoscenza (e conseguentemente di adeguamento) non viene preteso nemmeno dagli Stati membri della Comunità Europea, nei confronti dei loro cittadini, per i quali le Direttive Europee divengono vincolanti soltanto a seguito di un atto di recepimento adottato all’interno del singolo ordinamento”. 

 

EN 1125

 

Vediamo i principali contenuti della normativa europea.

 

1) Un maniglione antipanico deve essere sempre apribile in qualsiasi momento e da chiunque, esercitando uno sforzo minimo con le mani, il corpo o altro su qualsiasi punto della barra orizzontale;

 

2) Un maniglione antipanico deve poter essere applicato anche su porte di comune passaggio e deve garantire una alta o altissima frequenza d’uso (se è classificato con codice 6 è testato per almeno 100 mila aperture, se è classificato con codice 7 è testato per almeno 200 mila aperture);

 

3) Un maniglione antipanico, se applicato su una porta tagliafuoco, deve poter garantire, dopo la fuga, la chiusura della porta anche in caso di altissime temperature (se è classificato di grado 0 non è adatto a porte tagliafuoco, se è classificato di grado 1, sì);

 

4) Un maniglione antipanico deve essere garantito contro la corrosione (se è classificato di grado 3 significa che è ad alta resistenza, il grado 4 comporta un’altissima resistenza);

 

5) In un maniglione antipanico la sporgenza della barra non deve essere superiore a 150 mm (se la sporgenza è inferiore a 100 mm è classificato di grado 2, ovvero di sporgenza ridotta; se la sporgenza è superiore a 100 mm e inferiore a 150 mm, è classificato di grado 1, ovvero di sporgenza normale);

 

6) Ogni maniglione antipanico deve portare impresse le seguenti informazioni: nome e marchio del fabbricante; codici per l’identificazione; numero della norma europea di riferimento (UNI EN 1125); mese/anno del montaggio finale da parte del produttore;

 

7) I maniglioni antipanico possono essere di due tipi: barra a spinta e barra a contatto.

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