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Circolare 53/E dell’Agenzia Entrate comunicazione vale data registrazione

da Redazione

Chiarimenti decisivi sul Dl 40/2010, il famigerato decreto incentivi. Per la comunicazione, vale la data di registrazione. Risolto un dubbio però ne sorge un altro, legato alla fase transitoria.

Ha destato parecchio interesse la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 53/E, datata 22 ottobre, quella che ha “confermato” San Marino in black list (almeno questa è la ‘notizia’ che è passata sui media). In realtà la circolare, scaricabile anche dal nostro portale web, (CLICCA QUI), è stata scritta con un’altra intenzione, ovvero quella di andare a fornire ulteriori chiarimenti riguardo al fumoso D.L. 40/2010, il Decreto Incentivi.
Ma la circolare 53/E è importante perché offre finalmente la possibilità di sciogliere alcuni dubbi riguardanti la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “Black List”.
Ricordiamo che il Decreto MEF del 5 agosto scorso aveva prorogato al 2 novembre l’obbligo di presentare i modelli di comunicazione (mensile o trimestrale) di luglio ed agosto, ma ora la scadenza è imminente.
L’obbligo in questione – stabilisce la circolare – è rivolto a tutti i soggetti passivi tranne lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali. E qui sta la novità. A partire dal 1 gennaio 2010 infatti, ai fini dell’Imposta sul Valore aggiunto, tali soggetti sono considerati passivi anche quando operano nell’ambito della sfera istituzionale. Inoltre, la circolare esonera dall’adempimento i soggetti che si trovano nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi e coloro che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.
 

La conferma delle due liste nere
La circolare poi conferma anche che, per quello che riguarda i Paesi Black List, continua a far fede anche una sola delle due liste nere di riferimento, quelle che gli operatori sammarinesi e quelli italiani che operano col Titano hanno imparato a conoscere praticamente a memoria, ovvero quelle che fanno riferimento al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001. Indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore.
 

Soggetti non residenti e rappresentante fiscale
Un altro capitolo importante della circolare riguarda i soggetti non residenti, soprattutto in considerazione dell’ipotesi se il rappresentante fiscale di un soggetto non residente dovesse sottostare a tale adempimento nel caso venisse ad intrattenere rapporti con soggetti black list, ivi compreso il rappresentato. E’ la situazione tipica del rappresentante fiscale utilizzato per le vendite nell’Unione Europea, sia sotto forma di consegna fisica dei beni che sotto forma della clausola DAF. Ebbene in riferimento a ciò, la circolare chiarisce che sono compresi fra i soggetti passivi IVA che devono compilare la comunicazione, anche i soggetti non residenti (comunitari o extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.
La circolare continua precisando che con l’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta il soggetto estero, pur mantenendo lo status di soggetto non residente, diviene, nel contempo destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato.
Qualora, il soggetto non residente abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, quest’ultimo è tenuto a segnalare le operazioni (attive e passive) che realizza, per conto del soggetto rappresentato, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato. Idem per le Stabili Organizzazioni di un soggetto non residente. Riguardo all’ampliamento delle operazioni soggette a segnalazione come sancito dall’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 (prestazioni fuori campo IVA), la circolare prevede: “Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, si ritiene che siano soggette all’obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella Black list. Allo stesso modo, devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto passivo IVA stabilito in Italia realizzi nei confronti della Stabile Organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato.
Il predetto obbligo sussiste anche se il rappresentante fiscale o la Stabile Organizzazione dell’operatore economico black list si trovi nel territorio dello Stato”.
In questo modo la Stabile Organizzazione non è più un soggetto schermante ai fini dell’adempimento.
 

Periodicità della trasmissione
Il paragrafo 3 della circolare, inerente la periodicità di trasmissione, della comunicazione precisa che (a differenza dell’Intrastat) il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di operazioni. Quindi, le singole categorie di operazioni non si sommano tra loro ma sono considerate singolarmente ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia. Il superamento della stessa per una singola categoria di operazioni determina l’applicazione della periodicità mensile anche se per le altre categorie di operazioni non è stato superato l’ammontare previsto.
 

Un nodo risolto. Un dubbio in più
Uno dei punti più controversi su cui si sono arrovellati i professionisti negli ultimi mesi, a caccia della possibile corretta interpretazione della brumosa normativa, riguardava il momento rilevante ai fini della comunicazione. Bene, con la circolare in questione il nodo viene finalmente sciolto. Il principio sancito è quello della data di registrazione (nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie) delle operazioni. Anche nel caso di acquisti di beni da San Marino (sia con addebito che senza addebito di IVA) rileva la data di registrazione del documento originale ricevuto dall’operatore sammarinese. Ma c’è un altro problema che sorge proprio in virtù di questo nuovo principio enunciato dal-l’Agenzia delle Entrate, e riguarda nello specifico la fase transitoria: gli acquisti precedenti al 1 luglio 2010 ma ovviamente registrati dopo tale data vanno indicati o meno nella comunicazione (sempre qualora non siano le medesime operazioni annotate nelle scritture contabili obbligatorie se precedenti o alternativa alla registrazione ai fini IVA)? A questo, per il momento, non è data risposta.
Infine, con riferimento alle sanzioni viene ribadito il concetto del cumulo materiale delle stesse (pertanto non si applica il principio del cumulo giuridico), ma la circolare ammette la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

A cura della Red. Ec.


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