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Misure urgenti per la soluzione della crisi temporanea delle aziende

da Redazione

I mercati con l’acqua alla gola, la difficoltà nel vedere un futuro. Per fare fronte alla situazione economica che sta colpendo anche e ancora la Repubblica di San Marino, è stato promulgato nei giorni scorsi un Decreto Legge, il numero 106 del 2015.

 

I mercati con l’acqua alla gola, la difficoltà nel vedere un futuro. Per fare fronte alla situazione economica che sta colpendo anche e ancora la Repubblica di San Marino, è stato promulgato nei giorni scorsi un Decreto Legge, il numero 106 del 2015, che contiene una serie di misure urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese.

Andiamo a leggere di cosa si tratta e la ratio del provvedimento. Vista la necessità di interventi normativi tesi a sostenere il risanamento e il finanziamento delle imprese in crisi, anche per problemi di accesso al credito e vista anche l’urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità al fine di scongiurare il reale pericolo di chiusura di aziende dall’alto livello occupazionale e salvaguardare posti di lavoro, principale emergenza dell’attuale congiuntura economica, il DL offre una serie di soluzioni.

Disposizioni che si applicano qualora l’impresa sia stata ammessa alla procedura prevista dall’articolo 114 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche e, successivamente alla chiusura del periodo di moratoria, incorra in procedura concorsuale.

In caso di procedura concorsuale, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della società durante il periodo della procedura prevista dall’articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell’ordine che segue:

a) debito verso il controllore della moratoria;

b) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;

c) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte;

d) debito verso l’Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;

e) debito verso le banche per i finanziamenti concessi.

Ogni altro debito contratto dall’impresa nel periodo di moratoria, ad eccezione di quelli elencati sopra, ha lo stesso trattamento di quelli sorti anteriormente al periodo di moratoria stessa. Il comma 2, dell’articolo 114, della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato: “Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l’istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l’impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali nonché del patrimonio economico-sociale costituito dall’impresa nel suo complesso”.

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