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Ai sammarinesi piace il doppio cognome

da Redazione

Il 30 marzo è entrato il vigore il Regolamento sulla modalità paritaria. L’Ufficio di Stato Civile: “Abbiamo già ricevuto molte domande”.

 

di Alessandro Carli

 

Il primo nato che si è potuto fregiare del doppio cognome (paterno e materno) è un bambino che ha aperto gli occhi nel Titano ma che ha genitori non sammarinesi. A circa due settimane dall’entrata in vigore della Regolamento 19 febbraio 2016 n. 3 (che dà seguito alla Legge 173/2015) e che norma la “Modalità paritaria di trasmissione del cognome”, l’Ufficio di Stato Civile, Servizi demografici ed Elettorali della Repubblica di San Marino fa il punto sulla novità partita ufficialmente il 30 marzo e in linea con la nuova disciplina civilistica e con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Legge 173/2015 inoltre prevede anche che per il periodo di “un anno (…) le domande di aggiunta del cognome materno nei confronti dei figli minori già nati possono essere direttamente presentate all’Ufficiale di Stato Civile che provvede all’inoltro al Commissario della Legge”. Questa possibilità sta interessando il Monte: l’Ufficio difatti spiega che “le richieste pervenute da parte di famiglie sammarinesi sono già numerose”. Per far conoscere ai cittadini questa disposizione, l’Ufficio racconta che “sono già stati distribuiti alle ostetriche i moduli da far compilare ai genitori e tutte le note informative”.

 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Nel certificato di assistenza al parto rilasciato dal personale sanitario che ha assistito al parto o che ha controllato l’avvenuto espletamento del parto, è inserito uno specifico spazio dedicato all’espressione del consenso di entrambi i genitori per l’attribuzione del cognome ai figli. La scelta operata, la prima volta, prevale rispetto ad altra eventuale diversa scelta contenuta nei certificati ostetrici di assistenza al parto relativi a figli nati successivamente dalla medesima coppia genitoriale. L’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a non dar conto della scelta operata dai genitori e contenuta nel certificato qualora sia diversa dalla scelta operata per la prima volta.

 

COGNOME DI FAMIGLIA

Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre, ovvero in caso di richiesta congiunta dei genitori espressa nel certificato di assistenza al parto, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi attribuito. I genitori di comune accordo possono quindi scegliere di attribuire ai figli che sono nati dal 30 marzo 2016 il solo cognome materno o il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi attribuito, pur in presenza di figli già nati dalla stessa unione e con cognome diverso. Nel caso in cui non venga esplicitata alcuna scelta e/o nel caso in cui i genitori non siano concordi, verrà attribuito d’ufficio il cognome paterno.

Qualora i genitori decidano di attribuire entrambi i cognomi, il cognome del figlio non potrà essere composto da più di due elementi. Ciascun genitore – nel caso di cognome composto – potrà quindi trasmettere un solo elemento a sua scelta. l genitori decidono, altresì, l’ordine di attribuzione. Se i genitori non si accordano sulla scelta di quale elemento del proprio cognome intendono trasmettere e sull’ordine da attribuire agli stessi, l’Ufficiale di Stato Civile attribuisce il primo elemento del cognome paterno ed il primo elemento di quello materno.

Il figlio nato da genitori non coniugati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; in caso di riconoscimento congiunto avvenuto in sede di dichiarazione di nascita oppure in caso di riconoscimento successivo che interviene entro sei mesi dalla nascita si applicano le disposizioni dell’articolo 1.

Per i figli nati da genitori non coniugati valgono pertanto le stesse disposizioni, salvo il caso di riconoscimento da parte di un solo genitore.

Il cognome, prevede Legge, scelto per il primo figlio è attribuito d’ufficio dall’Ufficiale di Stato Civile agli altri figli generati dagli stessi genitori.

La scelta quindi effettuata dai genitori la prima volta o l’attribuzione del cognome paterno da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, si estende d’ufficio anche ai figli che nasceranno successivamente.

Il figlio maggiorenne che non abbia superato i venticinque anni di età e sia convivente con almeno uno dei genitori, può presentare personalmente la richiesta di aggiunta del cognome materno.

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