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Certificato di credito sociale: le modalità di impiego delle risorse

da Redazione

Le stabilisce il Decreto Delegato nr. 60 del 2020: ecco chi può presentare domanda. San Marino: la graduatoria verrà stilata “in base al reddito netto familiare pro-capite”.

Credito Sociale

 

di Alessandro Carli

 

Le modalità di impiego delle risorse stanziate sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi” dell’esercizio finanziario 2019 trovano applicazione nel Decreto Delegato del 7 aprile 2020 numero 60.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione (art. 2), nel determinare il valore di ogni Certificato di Credito Sociale, dovrà stilare una graduatoria dei richiedenti che possono beneficiare di tale strumento di protezione sociale formulata in base:

– ai criteri di cui all’articolo 8 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125;

– ai punteggi di seguito elencati, che sostituiscono integralmente quelli dell’articolo 8, comma 5), del Decreto Delegato del 20 dicembre 2007 n. 125;

– al reddito netto familiare pro-capite del soggetto richiedente determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 3.

Il valore di ogni certificato di credito sociale sarà commisurato in funzione alla posizione del richiedente nella graduatoria. Il Comitato di Gestione e di Valutazione, qualora riscontri situazioni oggettive di criticità economica del richiedente, non riscontrabili nell’ambito delle risultanze di cui alle valutazioni eseguite a norma, potrà comunque proporre al Congresso di Stato l’ammissione ai benefici del presente decreto delegato, nonché proporre l’assegnazione del contributo in misure diverse da quelle risultanti dall’applicazione dei criteri di formazione dello stesso previsti dal Decreto Delegato.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione nei casi in cui si presentassero condizioni particolarmente complesse e urgenti, ha facoltà di segnalare agli Uffici competenti la situazione, per avviare in tempi celeri quelle risorse possibili alla opportunità lavorativa e abitativa. Qualora le risorse di cui al Decreto Delegato non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, le stesse dovranno essere impiegate, per l’assegnazione in via prioritaria, di Certificati di Credito Sociale ai casi con posizione più elevata in graduatoria, ovvero con maggiore punteggio e minor reddito familiare, al netto delle detrazioni.

Il reddito netto familiare pro-capite (art. 3) è determinato dividendo il reddito lordo del nucleo familiare del richiedente per il numero dei componenti dello stesso dopo avere detratto l’imposta effettivamente pagata e aver apportato le seguenti detrazioni forfetarie:

a) euro 6.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione di residenza o altra esposizione finanziaria relativa a problematiche sociali;

b) euro 4.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l’abitazione di residenza;

c) euro 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l’affitto dell’abitazione di residenza;

d) euro 10.000,00 per il sostenimento di oneri per l’assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un’assistenza e vigilanza continua;

e) euro 6.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati accreditati.

Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite gli oneri sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la comprovazione del loro effettivo sostenimento. In ogni caso l’ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto.

Possono accedere ai benefici del Decreto Delegato (art. 4) i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, nuda proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratto di leasing su immobili o su terreno agricolo superiore a 1000 mq. ad eccezione della casa di residenza, i cui componenti risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica ed abbiano un reddito netto familiare pro-capite pari o inferiore ad euro 7.000,00.

Possono accedere ai benefici del presente decreto delegato altresì, i nuclei familiari che non siano proprietari della casa di residenza, ma siano titolari essi stessi o membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, nuda proprietà, di usufrutto o essere conduttori di contratto di leasing su terreno edificabile pari o inferiore a 500 mq o su terreno agricolo pari o inferiore a 2.000 mq.

Le domande volte all’ottenimento dei benefici possono essere presentate da:

a) un componente maggiorenne del nucleo familiare;

b) altro familiare non facente parte del nucleo familiare in relazione al quale si richiedono i benefici;

c) tutore del soggetto in relazione al quale si richiedono i benefici;

d) dirigente del Servizio Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale che segue il nucleo familiare.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione (di cui all’articolo 4 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125), provvede a fornire le indicazioni inerenti alle modalità di presentazione delle domande, con particolare riguardo all’autocertificazione ed alla documentazione da allegare alla istanza.

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