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San Marino, per le nuove assunzioni 20 mila euro di sgravi

da Redazione

Valgono solo per le imprese che attingono alle liste di avviamento. DD nr. 84 del 2019: il bonus è utilizzabile entro un massimo di tre anni.

Assunzioni

 

di Alessandro Carli

 

Sgravi contributivi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro: il Decreto Delegato del 23 maggio 2019 numero 84 va a modificare l’articolo 7, comma 4, della Legge 29 aprile 2014 n. 71 (che già era stato “riparametrato” dall’articolo 26 della Legge 29 settembre 2017 n. 115) e introduce la seguente novità per “i datori di lavoro che usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi”. Per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, purché non si siano dimessi volontariamente dal precedente posto di lavoro e purché nei tre mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, che siano effettuate dall’1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, “le imprese possono godere di uno sgravio contributivo consistente in uno speciale bonus con le seguenti caratteristiche:

a) Il bonus è pari a 20.000 euro per ogni lavoratore assunto ed è utilizzabile entro un massimo di 3 anni a compensazione dei contributi previdenziali, degli oneri sociali e di altri adempimenti a carico del datore di lavoro dovuti all’Istituto per la Sicurezza Sociale per quel lavoratore, sino alla concorrenza dell’importo totale;

b) Il bonus è posto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, sulla quale l’Istituto per la Sicurezza Sociale si rivale per la copertura dei mancati introiti;

c) Per usufruire del beneficio l’azienda deve inoltrare un’istanza di ammissione all’Ufficio Attività Economiche esclusivamente in via telematica attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione (LABOR), od in altra forma stabilita dall’Ufficio Attività Economiche stesso in caso di necessità, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata;

d) Qualora il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, nel corso del periodo di fruizione del beneficio o entro 12 mesi dal termine dello stesso, l’azienda è tenuta a restituire all’Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi ottenuti dal Decreto;

e) Le imprese che richiedano l’accesso al bonus di cui al presente comma non possono fruire di altri benefici ed agevolazioni sugli stessi adempimenti di cui alla lettera a) per tutta la durata dello stesso;

f) Le imprese che richiedano l’accesso al bonus di cui al presente comma possono fruire degli incentivi sulla retribuzione da parte della Cassa Ammortizzatori Sociali previsti da specifiche leggi vigenti;

g) Le imprese che richiedano l’accesso al bonus di cui al presente comma possono fruire degli abbattimenti della retribuzione previsti da specifiche fattispecie di assunzione, tra cui l’apprendistato;

h) Con apposite circolari emanate dall’Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate ulteriori modalità applicative del presente articolo. Possono godere del bonus di cui al presente comma anche le imprese che procedano entro il 31 dicembre 2019 alla conversione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato in essere da almeno 3 mesi.

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