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San Marino, aziende: lo scambio automatico “fiscale”

da Redazione

Il DD nr. 18 del 2019 definisce gli obblighi per le multinazionali. La rendicontazione, la comunicazione all’Ufficio Tributario, le scadenze.

 

di Alessandro Carli

 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, novità in arrivo. Il DD 18/2019 disciplina gli obblighi a cui devono sottostare le imprese multinazionali relativamente alla predisposizione e trasmissione annuale della rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, congiuntamente ad altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. A decorrere dal periodo di imposta 2019 ciascuna società residente fiscalmente a San Marino, controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, è tenuta a trasmettere all’Ufficio Tributario una rendicontazione Paese per Paese entro il 31 dicembre dell’anno successivo al periodo di rendicontazione.

Sempre a decorrere dal periodo di imposta 2019, un’entità appartenente a un gruppo multinazionale, diversa dalla società controllante capogruppo, è tenuta a trasmettere al Tributario una rendicontazione Paese per Paese “quando tale entità è fiscalmente residente nel territorio” e si verifica una delle seguenti condizioni:

a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza;

b) la giurisdizione nella quale la controllante capogruppo è residente ha in vigore un accordo con San Marino ma non è ancora in vigore tra le giurisdizioni un accordo qualificante tra autorità competenti che preveda la trasmissione della rendicontazione per il periodo fiscale oggetto di comunicazione;

c) si è verificata un’inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo che è stata comunicata all’entità appartenente al gruppo residente fiscalmente nel territorio di San Marino. In deroga alle disposizioni di cui al punto b, anche quando si verificano una o più delle condizioni ivi previste, un’entità appartenente al gruppo non è tenuta a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese se il gruppo multinazionale di cui l’entità fa parte ha predisposto una rendicontazione conforme ai requisiti relativamente al periodo fiscale interessato, attraverso una supplente della controllante capogruppo che provvede a trasmettere la rendicontazione alla sua giurisdizione di residenza fiscale entro il 31 dicembre, e se tale rendicontazione soddisfa, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo prevede l’obbligo di trasmissione della rendicontazione Paese per Paese;

b) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo ha in vigore con la Repubblica di San Marino, alla scadenza del 31 dicembre, un accordo qualificante tra autorità competenti per la trasmissione della rendicontazione Paese per Paese;

c) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo non ha notificato all’autorità competente della Repubblica che si è verificata un’inadempienza sistemica;

d) la giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo è stata informata dall’entità residente nella sua giurisdizione, che la stessa riveste la qualifica di supplente;

e) è stata fornita all’Ufficio Tributario una comunicazione.

 

Rendicontazione Paese per Paese


La rendicontazione Paese per Paese con riferimento a una multinazionale deve contenere:

a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili o perdite al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;

b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l’identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.

 

Rendicontazione: il tetto dei ricavi


Nelle more della definizione dei requisiti di redazione del bilancio consolidato, le società fiscalmente residenti in territorio che fanno parte di un gruppo di imprese sono tenute a presentare la rendicontazione Paese per Paese nel caso in cui, secondo la normativa vigente, i ricavi aggregati delle entità appartenenti al medesimo gruppo, relativamente all’anno precedente, siano pari o superiori a 750 milioni di euro.

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