Home FixingFixing Rientro dei capitali esteri, sono arrivate le modalità operative

Rientro dei capitali esteri, sono arrivate le modalità operative

da Redazione

L’Ufficio Tributario ha emesso la circolare che illustra iter e aliquote. Il modulo per presentare l’istanza è già scaricabile dal sito www.pa.sm.

 

Rientro di patrimoni ed emersione di alcuni beni detenuti all’estero, l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino ha emesso una circolare che contiene le disposizioni applicative e modalità operative per la presentazione delle relative istanze di adesione e pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal Decreto Delegato numero 15 del 2018.

Le disposizioni riguardano i beni/patrimoni e redditi esteri non dichiarati in relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini per l’accertamento (di cui all’art. 115 della Legge IGR n. 166/2013 e successive modifiche e integrazioni). Ricordando che l’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni riguarda i beni mobili e immobili (autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni, fabbricati, terreni), somme di denaro, azioni e partecipazioni societarie, strumenti finanziari, detenuti all’estero, per i quali vige l’obbligo dichiarativo (ai sensi dell’art. 86 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche e integrazioni) e i redditi esteri comunque conseguiti (es: pensioni, redditi da lavoro, plusvalenze, sussidi, affitti, interessi, dividendi ecc.), l’Ufficio Tributario chiarisce che la regolarizzazione può avvenire in due modalità: rimpatrio dei beni o patrimoni oppure regolarizzazione dei beni o patrimoni, senza rimpatrio.

L’istanza di regolarizzazione, deve essere consegnata in formato cartaceo, in marca da bollo da 10 euro presso lo sportello della Segreteria dell’Ufficio Tributario, utilizzando il relativo modulo disponibile e scaricabile, dal 5 aprile, dal sito www.pa.sm- IGR- Imposte Dirette- Patrimoniale – Sezione Download.

Le istanze devono essere consegnate entro il 31 maggio 2018 e parimenti entro il 31 maggio 2018 devono essere versate presso gli istituti bancari sammarinesi le corrispondenti somme dovute, previa auto-liquidazione da parte del soggetto obbligato, utilizzando gli appositi cedolini riportanti il seguente codice- causale: Ente 080: Eccellentissima Camera. Area: 001 Causale: 005 conguaglio Igr anno 2018. E’ possibile effettuare il pagamento anche mediante bonifico presso gli istituti di credito italiani: Le coordinate sono le seguenti: IBAN: SM81 K 03225 09800 000010006039, BIC/SWIFT: ICSMSMSMXXX. Intestazione: Ufficio Tributario Via 28 Luglio, 196 – 47893 Borgo Maggiore RSM. Descrizione: conguaglio IGR area 001- causale 005 rif. Anno 2018 cognome e nome/ragione sociale-codice ISS/COE.


LE ALIQUOTE

 

Le somme da versare per avvalersi e perfezionare la procedura di rimpatrio sono il 10% dell’importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo d’imposta e il 2% del valore dei beni non dichiarati.

Le somme dovute per la procedura di regolarizzazione senza rimpatrio sono invece il 20% dell’importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo d’imposta e il 5% del valore dei beni non dichiarati ovvero 2% qualora beni immobili.

Il contribuente ha facoltà di differire il rientro dei capitali dichiarati per un massimo di 180 giorni, qualora sussista una oggettiva e dimostrata impossibilità ovvero ne consegua un rilevante pregiudizio. In tal caso il contribuente si impegna con apposita dichiarazione da allegarsi all’istanza ad ottemperare agli obblighi previsti.

Ricordiamo le disposizioni previste dall’art. 4 del DD 15/2018 sui valori da indicare nell’Istanza di regolarizzazione e sui quali calcolare gli importi da versare:

1 – Per i terreni, fabbricati, aeromobili, imbarcazioni, autoveicoli, deve essere preso e indicato il valore normale del bene ovvero il costo risultante dagli atti d’acquisto;

2 – Per le azioni e partecipazioni non azionarie, si assume il costo d’acquisto nonché il valore degli apporti a titolo di capitale di rischio a incremento del patrimonio sociale;

3 – Per le somme di denaro si assume il valore nominale mentre per gli strumenti finanziari si assume il valore medio dell’ultimo trimestre.

Qualora in contribuente non sia più in possesso dei titoli di acquisto dei beni, in deroga a quanto sopra, si assume il valore all’atto della cessione.


GLI EFFETTI


I contribuenti che si avvalgono delle procedure di regolarizzazione o rimpatrio, in relazione ai redditi oggetto della procedura:

a) non sono soggetti ad accertamenti tributari in relazione ai periodi d’imposta per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del DD 15/2018. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui, alla data di presentazione dell’istanza, le violazioni aventi ad oggetto la dichiarazione del beni detenuti all’estero siano già state constatate;

b) non sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative e tributarie relativamente alla disponibilità di beni detenuti all’estero non dichiarati;

c) non possono essere perseguiti, imputati o puniti per i misfatti di cui agli articoli 389 del Codice Penale e per altri reati che abbiano quale presupposto una condotta di evasione fiscale di cui all’articolo 389 del Codice Penale.

La sezione Imposte Dirette dell’Ufficio Tributario è a disposizione dei contribuenti per ogni necessità e supporto: tel. 0549.885452.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento