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San Marino, via libera alle imprese che si efficientano

da Redazione

Il Regolamento per la certificazione energetica delle industrie. Contributo in conto interessi sino al 100% della spesa fino a 150mila euro.

 

di Alessandro Carli

 

Contributo in conto interessi in favore di imprese, è finalmente arrivato il Regolamento che definisce i “documenti e modalità necessari al fine dell’ottenimento” dell’agevolazione. Con il Regolamento n. 13 del 2017 si va di fatto a colmare una “lacuna” legislativa presente da quasi tre anni: già all’art. 30 del DD 5/2015 (uscito a gennaio), che di fatto dava applicazione a quanto richiamato dall’art. 32 della Legge 48/2014, si parlava dei benefici previsti per le aziende che volevano efficientarsi. Un’ulteriore “spinta” quindi verso l’abbattimento dei consumi dopo quella contenuta nella delibera n. 4 del 2014 “firmata” dall’Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l’Energia e che prevedeva, in via sperimentale per il 2015 (ma con validità anche negli anni successivi), un “taglio” delle tariffe del gas industriale dal 10 al 20% a seconda dei consumi annui (gli “scaglioni” individuati sono cinque: sino a 200 mila metri cubi all’anno lo sconto è del 10%; da 201 mila a 400 mila del 12,5%, da 401 mila a 600 mila del 15%, da 601 mila a 800 mila del 17,50% e sopra gli 800 mila metri cubi il 20%) a fronte di un’adeguata documentazione atta a dimostrare che siano state adottate procedure e/o investimenti finalizzati all’ottenimento di suddetti obiettivi di efficientamento e risparmio energetico.

 

CONTRIBUTI


Prima di addentrarci nel Reg. n. 13, giova ricordare che il contributo in conto interessi viene concesso per l’esecuzione delle diagnosi energetiche industriali e per gli interventi di efficientamento come ad esempio l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo come i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili; l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici; l’acquisto e l’installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte. Il contributo in conto interessi è stabilito nella misura del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati che può essere concesso nella forma del contratto di mutuo con una durata massima di 10 anni. Il contributo inoltre “si applica sino al 100% della spesa prevista per gli interventi e sino all’importo massimo complessivo di spesa pari a 150 mila euro”.

 

LA DOCUMENTAZIONE


La documentazione deve contenere la certificazione energetica dell’edificio esistente, la descrizione delle attività industriali, il fabbisogno di energia di processo, la valutazione e simulazione dei possibili interventi di retrofit energetico, la valutazione e simulazione dei possibili interventi di retrofit energetico dedicati in maniera specifica al risparmio di energia di processo, la valutazione e indicazione dei tempi di ritorno degli investimenti correlati agli interventi di retrofit esaminati per la sola energia di processo, la valutazione e dichiarazione dei tempi di ritorno degli investimenti correlati agli interventi di retrofit esaminati e l’indicazione dei costi e benefici dell’intervento di efficientamento energetico.

La diagnosi energetica industriale inoltre dovrà contenere i dati, riferiti almeno all’ultimo triennio, della fatturazione energetica ed eventuali altre fatture collegate alla gestione e manutenzione impianti.

Andranno poi indicati i fabbisogni e gli utilizzi di energia primaria per gli impianti elettrici, l’illuminazione, il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, il trattamento dell’aria. E ancora, quelli “associati alle differenze di temperatura stagionali interno-esterno normalizzati rispetto ai Gradi Giorno delle varie stagioni di riscaldamento e raffrescamento considerate”, i parametri significativi del sistema edificio-impianto. Per le imprese per le quali non siano disponibili i dati storici, la diagnosi energetica industriale è predisposta utilizzando i valori di riferimento standard come da certificazione energetica di cui alla Legge 48/2014″.

 

LE IMPRESE


Premesso che l’efficientamento non è solamente un fattore economico ma piuttosto una forma di cultura, di sensibilità verso l’ambiente, le domande per l’ottenimento degli incentivi energetici devono essere presentati all’UPA, che gestisce le pratiche e che richiederà le eventuali integrazioni dopo aver sentito il parare degli organismi competenti. Per quel che riguarda l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, eccetera, oltre alla documentazione prevista dal DD 93/2013, dovrà essere allegata una diagnosi energetica.

Le imprese che intendono eseguire una serie di interventi di abbattimento dei consumi idrici ma anche acquistare e installare attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte invece devono allegare anche una relazione tecnica esplicativa.

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