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Assegni elettronici, la Repubblica di San Marino è pronta

da Redazione

Nel Decreto Legge n. 60 del 2017 i profili definitori e i singoli casi. Garantirà la piena operatività delle banche in previsione del CIT italiano.

 

Nei giorni scorsi sono stati definiti, attraverso il Decreto Legge numero 60 del 2017, i profili definitori dell’assegno, la disciplina in materia di richiesta di pagamento e protesto di assegni in formato elettronico. Un intervento messo in campo per andare incontro alla necessità di garantire la piena operatività degli Istituti di Credito in previsione della entrata in vigore della procedura di dematerializzazione degli assegni bancari (Check Image Truncation) in territorio italiano, in un’ottica di dotarsi di una normativa che assicuri i necessari tempi di adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure.

Il DL, nei dettagli, interviene – andando ad agire sulla Legge 165/2005 – su diverse voci. Per quel che concerne la tipizzazione dell’assegno, è stato aggiunto il coordinamento con il codice cambiario. L’assegno bancario – si legge – è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente l’ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente. L’assegno prepagato invece è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista. L’assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell’assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.

I titoli di credito di cui sopra sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista.

La normativa può essere applicata anche ad assegni e a titoli di credito a questi assimilabili tratti su un intermediario estero e negoziati su di un intermediario, o viceversa, nel presupposto di sostanziale assimilazione della presente normativa sammarinese con quella estera, fermo restando l’obbligo in capo agli intermediari sammarinesi di rispettare le regole di accesso, eventualmente in modalità pattizia, al sistema dei pagamenti forense utilizzato per la negoziazione di assegni fra i due paesi. Le disposizioni possono applicarsi, in quanto compatibili, anche agli assegni presentati per il pagamento in forma cartacea quando il trattario o l’emittente coincide con il negoziatore.

Ma è in particolar modo l’articolo 4 quello che tratta direttamente la “presentazione in forma elettronica dell’assegno”. Il negoziatore può presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente in formato elettronico secondo le seguenti modalità. Il negoziatore deve presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. Nel caso in cui la presentazione all’incasso avvenga in assenza dell’immagine dell’assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell’immagine menzionata, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell’assegno, deve trasmettere al trattario o all’emittente, previa richiesta di questi ultimi, l’immagine dell’assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto può essere richiesto solo in via telematica: il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica. Il portatore dell’assegno riceve stampe e/o copie in formato cartaceo degli: assegni presentati per il pagamento in formato elettronico; eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento. Gli adempimenti di cui sopra possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica. Per quel che concerne la validità della documentazione, quella prodotta in formato elettronico prodotta è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.

Restano invece invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.

Con Regolamento emanato da Banca Centrale potranno essere definite l’attuazione effettiva della normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l’assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall’altro, venga tratto in San Marino e negoziato all’estero o viceversa; eventualmente di concerto con le autorità preposte in San Marino, la disciplina tecnicoinformatica alla quale gli intermediari dovranno uniformarsi per rendere effettiva l’applicazione della presente normativa, anche nell’ipotesi in cui l’intermediario medesimo partecipi ad un sistema di pagamenti forense per il pagamento di un assegno; le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli intermediari circa gli assegni prepagati.

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