Home FixingFixing San Marino, veicoli “dimostrativi”: definiti i nuovi “limiti”

San Marino, veicoli “dimostrativi”: definiti i nuovi “limiti”

da Redazione

Quattro “mezzi” per le concessionarie, due quelli per i salonisti. Numeri che raddoppiano in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

 

di Alessandro Carli

 

Autovetture a uso dimostrativo: per l’anno in corso il Congresso di Stato ha deliberato (pratica numero 13) la concessione dei benefici fiscali (di cui al Decreto n. 135/2003) per concessionari, punti autorizzati, salonisti e scuole guida.

 

CONCESSIONARI E AUTO DIMOSTRATIVE


Nei dettagli, per i concessionari, le autovetture “destinate ad uso dimostrativo” per ogni contratto di concessione sono quattro.

Un numero che, spiega la delibera, può essere aumentato – previa autorizzazione della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio – “per ogni marchio rappresentato, sulla base dei piani ufficiali di programmazione veicoli ad uso dimostrativo dell’anno dalla casa madre ai concessionari ufficiali in funzione dell’obiettivo annuo di vendite”.

Stesso numero per i sub-concessionari o punti autorizzati, quattro autovetture “destinate a uso dimostrativo” per operatore economico, limitatamente ai veicoli relativi ai marchi rappresentati e per ogni rapporto attestato da nota ufficiale di conferma concessione rilasciata da concessionario ufficiale.

Per favorire l’occupazione, a queste due categorie (sub-concessionari o punti autorizzati) è data la possibilità di raddoppiare il numero dei veicoli, purché assumano almeno sei dipendenti (di cui almeno 5 a tempo indeterminato) e abbiano una superficie di sede sociale superiore a 400 metri quadrati.

 

SALONISTI E AUTO DIMOSTRATIVE


Numeri più ridotti invece per i salonisti, ovvero per gli operatori economici che hanno come attività principale il commercio al “dettaglio di veicoli”. Le autovetture “destinate ad uso dimostrativo” concesse sono due ma possono arrivare sino a quattro nel caso che assumano due dipendenti a tempo indeterminato e che la loro sede sociale si estenda su una superficie superiore a 200 mq.

 

OFFICINE E AUTO A USO SOSTITUTIVO


Per le officine e carrozzerie autorizzate che non effettuano commercio il numero di autovetture destinate a “uso sostitutivo” è stato stabilito nel numero di 1.

 

SCUOLE GUIDA: DUE VEICOLI

 

Due invece le autovetture “destinate ad uso scuola guida” per gli esercenti delle autoscuole.

Il Congresso di Stato ha dato mandato al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio di autorizzare sino ad un massimo del 10% del totale veicoli autorizzati per ciascun operatore economico, su formale e circostanziata richiesta, la concessione di auto ad uso dimostrativo che per proprie caratteristiche tecniche non possono rispettare le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 2, dello stesso Decreto n. 135/2003.

L’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, eseguite le verifiche dei requisiti previsti dalle norme vigenti, provvederà ad annotare sulla carta di circolazione dei veicoli la destinazione d’uso.

I veicoli destinati all’uso dimostrativo potranno essere ceduti trascorsi sei mesi dalla data di immatricolazione, mantenendo in capo all’operatore il termine residuo di conservazione per l’anno in corso; i veicoli destinati ad “uso scuola guida” potranno essere ceduti trascorsi dodici mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli destinati ad “uso sostitutivo” potranno essere ceduti in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto n. 135/2003.

 

INQUINAMENTO, SOLO EURO 3 E EURO 4


Ciclomotori a due e tre ruote e quadricicli leggeri, motocicli a due ruote, motocicli a due ruote con sidecar, tricicli a motore, quadricicli pesanti più “gentili” nei confronti dell’ambiente.

Dal 1 marzo 2017 l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti immatricola solo mezzi “Euro 3” (Direttiva 2013/60/UE) o successive disposizioni “Euro 4”.

Qualora il riferimento alla Direttiva non compaia sui documenti di rito (la dichiarazione di conformità o precedente carta di circolazione e dichiarazione delle caratteristiche tecniche), dovrà essere presentata la documentazione integrativa ritenuta idonea dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Euro 4 che diventerà “obbligatorio” dal 1 gennaio 2018. Nel 2020 invece arriverà “Euro 5”. Nuovi impegni per chi costruisce autoveicoli.

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