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Forniture e servizi alla PA, semplificazioni alle imprese

da Redazione

Modificati sia il Decreto Delegato nr 26 che il Regolamento nr 5 del 2015. Specificata l’esclusione dagli stessi degli incarichi professionali, servizi pubblici e sponsorizzazioni.

 

di Daniele Bartolucci

 

La fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici è un settore fondamentale, sia per lo Stato che deve tenerne conto nei propri Bilanci, sia per le imprese che vedono negli appalti un’opportunità di business. Se, però, si vuole trasformare tutto ciò in un fattore di sviluppo (ottimizzazione delle spese mantenendo la loro capacità di essere “volano” all’economia, in maniera equilibrata) occorrono regole chiare e trasparenti, come è stato fatto nel 2015 con il Decreto Delegato nr 26 e soprattutto il Regolamento nr 9 “in materia di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici”. A distanza di pochi mesi, pur non modificando i criteri di aggiudicazione (basati sull’effettivo vantaggio pubblico, e non solo sul prezzo più basso) né il livello di trasparenza, si sono resi necessari alcuni interventi propedeutici ad una più agevole ed efficace iscrizione al Registro dei Fornitori, detenuto dalla Camera di Commercio. Norme più snelle e meno oneri burocratici, si vedrà nel dettaglio, che dovrebbero dare la spinta necessaria alle imprese e al settore degli appalti perché questo diventi davvero un “volano” per l’economia.

 

ESCLUSI INCARICHI E SPONSORIZZAZIONI

Si parla di appalti, ma è bene specificare che in questo caso riguardano unicamente le forniture di beni e la somministrazione di servizi, in attesa della nuova normativa inerente le opere pubbliche e quella degli incarichi professionali, esclusi specificatamente dall’operazione in oggetto. Il Regolamento 7/2016 modifica infatti il Regolamento dell’anno scorso e introduce un Art. 1 bis che specifica meglio l’ambito di applicazione, ovvero solo “le forniture o somministrazioni di beni e servizi che siano funzionalmente connesse e/o accessorie alla realizzazione ed implementazione di opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, indipendentemente dal fatto che l’attività negoziale volta all’acquisizione dei beni e servizi sia svolta contestualmente a quella espletata per la realizzazione dell’opera pubblica”. Di contro, non rientrano le sponsorizzazioni e le convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge 22 dicembre 2011 n.200, le concessioni di servizi pubblici e di servizi disciplinate da norme speciali, le forniture o somministrazioni di beni e servizi richieste dalle rappresentanze diplomatiche sammarinesi all’estero ed ivi effettuate; gli atti di conferimento di incarichi professionali.

 

IN REGOLA CON LA LEGGE E CON I CONTRIBUTI

Il DD 45/2016 approvato l’11 aprile modifica alcuni articoli del DD 26 dell’anno scorso, in particolare l’Art. 1 limita a 15 anni l’arco temporale di riferimento per i “misfatti commessi”, ovviamente “fatti salvi gli effetti della riabilitazione”, mentre prima non c’era limite, per cui si poteva tener conto anche di avvenimenti molto lontani nel tempo.

Il nuovo regolamento, comunque, specifica meglio anche i tempi per le violazioni alle leggi del lavoro, ovvero che “l’impresa non abbia tenuto nel periodo triennale di riferimento una condotta di recidiva reiterata nella violazione di norme in materia di assunzione di lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ recidivo reiterato chi, nel predetto periodo triennale, risulti aver commesso più di due infrazione della stessa natura”.

Allo stesso modo, anche i requisiti di regolarità contributiva, assicurativa e tributaria si ritengono assolti anche nel caso in cui l’impresa abbia stipulato con il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale un accordo di pagamento rateale, ovvero, nel caso in cui vi sia un contenzioso aperto con la Pubblica Amministrazione. Questo per quanto riguarda l’iscrizione, mentre restano in essere gli adempimenti successivi, ovvero che, alla verifica ex ante seguirà poi quella precedente l’assegnazione dell’appalto al vincitore, che dovrà confermare di aver mantenuto tali requisiti. Infine, anche prima del saldo finale – dell’incasso, ndr – ci sarà un’ulteriore verifica, per evitare che imprese non in regola lavorino poi per lo Stato.

 

NOVITÀ PER DIRETTORI, SOCI E AMMINISTRATORI

Viene chiarito (Art. 3 del Regolamento) che “per direttore e amministratori dell’impresa, in relazione ai quali accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015, si intendono rispettivamente: a) il soggetto che rivesta la funzione di direttore generale, ove presente, sulla base delle risultanze dell’Ufficio del Lavoro o, se relativo ad impresa non sammarinese, di omologo ufficio od autorità esteri; b) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, in subordine, i procuratori muniti di potere di rappresentanza”. Novità anche sul fronte dei soci, definendo meglio quali di essi debbano sottostare ai requisiti e presentare documenti, visto che spesso sono altre società, fondi o centinaia di piccoli soci sparsi anche in tutto il mondo. Il comma 3 del citato Art. 3, specifica infatti che “l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015 sussiste in capo” a tutti i soci “nel caso in cui l’impresa sia esercitata in forma di società di persone”, mentre “nel caso in cui l’impresa sia esercitata in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio, i requisiti debbono sussistere in capo al socio unico persona fisica ovvero al socio persona fisica titolare di più del 25% delle quote o azioni”.

 

ASSUNZIONE DISABILI: BASTA LA DOMANDA

Come noto l’Art. 9, comma 1, lettera n) del vecchio Decreto 26/2015 prevedeva tra i requisiti anche l’aver “adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71”, questo perché la “maggiore convenienza” per lo Stato è anche sottostante alla piena occupazione di questi lavoratori. Riguardo questo aspetto, il nuovo Regolamento dispone che “in via transitoria e nelle more dell’aggiornamento delle pertinenti anagrafe e graduatoria previste dall’articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n.71, il requisito di cui all’articolo 9, comma 1, lettera n) del Decreto Delegato n.26/2015 si considera sussistente qualora l’impresa presenti all’Ufficio del Lavoro domanda di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit volta a conformare l’organico dell’impresa medesima ai parametri stabiliti dall’articolo 4bis della Legge n.71/1991, così come introdotto dall’articolo 66, comma 2 della Legge 22 dicembre 2015 n.189. L’allineamento dell’impresa ai predetti parametri”, comunque, “dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016”.

 

NUOVE POSSIBILITÀ PER LA TRATTATIVA PRIVATA

Oltre che nei casi di cui all’articolo 17, comma 5 del Decreto Delegato n.26/2015, la Stazione Appaltante, per ‘approvvigionamento di beni e servizi per la fornitura o somministrazione dei quali non siano presenti in territorio sammarinese imprese produttrici o distributrici, ha facoltà di procedere alla negoziazione con una sola impresa qualora la stessa, per il medesimo prodotto e/o servizio, risulti aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa”. Così recita l’Art. 3 del DD, riconoscendo, però, che tale facoltà “è esercitabile unicamente nel caso in cui i prezzi praticati alla Stazione Appaltante dall’impresa siano uguali o inferiori a quelli definiti nel contratto di appalto stipulato fra quest’ultima e le predette centrali di acquisto della Repubblica Italiana”.

 

IMPRESE ITALIANE: ANTIMAFIA E CERTIFICATI

Diverse le novità per le imprese aventi sede legale in territorio italiano che intendano partecipare a gare e appalti di San Marino e iscriversi al Registro dei Fornitori. In particolare viene previsto che possano sostituire la produzione dei certificati e attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n.159/2011, tenendo sempre in conto che “la CCIAA o la stazione appaltante ha facoltà di avvalersi della cooperazione degli uffici ed autorità estere competenti” per la verifica. Un documento previsto è il certificato antimafia, che però, alla prova dei fatti, si è rivelato molto difficile se non impossibile ottenere (da parte delle imprese italiane) dalle Autorità competenti, per cui è stato meglio specificato che “la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere, specificandolo nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara: a) alle imprese aventi sede nella Repubblica italiana partecipanti a gara di appalto, l’informazione o la comunicazione antimafia ovvero, ove prevista, documentazione sostitutiva”.

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