Home FixingFixing San Marino, diventa deducibile il costo dell’allarme

San Marino, diventa deducibile il costo dell’allarme

da Redazione

Pene più chiare per i ladri, entro gennaio un piano dei pattugliamenti.

 

di Daniele Bartolucci

 

Diversi gli interventi legislativi in tema di sicurezza apportati dalla Legge Finanziaria 2016, tra cui il più interessante è l’art. 84, che aggiunge il punto 16-bis all’Allegato A della Legge 16 dicembre 2013: “Le spese relative ad interventi sugli immobili per l’adozione di misure finalizzate a revenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi fino ad un importo massimo di euro 2.000,00”. Ovvero impianti d’allarme e tutti gli interventi per la messa in sicurezza degli immobili stessi. Per quanto riguarda invece il discorso sicurezza in maniera più ampia, l’art. 83 modifica l’articolo 194 del Codice Penale, puntualizzando che “il reo è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di terzo grado, se ha commesso il furto: mediante violazione di domicilio; con violenza sulle cose, con strappo, destrezza o con mezzo fraudolento; su cose esposte alla pubblica fiducia o custodia nelle chiese o nei cimiteri ovvero su cose di rilevante valore; in correità con altri, essendo i concorrenti in numero non inferiore a tre”. Interessante anche l’art. 63 “Disposizioni relative all’attività di prevenzione e di controllo del territorio”, secondo il quale, per ovviare ai problemi di organico inerenti al servizio 24 ore su 24 oggi ritenuto indispensabile per prevenire i furti in territorio, “si procede all’arruolamento definitivo nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca con il grado di “Guardia”, e nel Corpo della Gendarmeria con il grado di “Gendarme”, di coloro che già prestino servizio all’entrata in vigore della presente legge con il grado di “Allievo Guardia” e “Allievo Gendarme”, ed abbiano altresì prestato servizio continuativo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall’1 gennaio 2008. I militari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 vengono definitivamente arruolati nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e nel Corpo della Gendarmeria a seguito di presa d’atto del Consiglio Grande e Generale con il Grado di “Guardia” e di “Gendarme””. Infine, ancora più importante, è il comma 3 di questo articolo, ovvero: “I Comandanti dei tre Corpi – Gendarmeria, Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e Polizia Civile – dovranno predisporre entro il 31 gennaio 2016 una proposta operativa al fine dell’attuazione sia del rafforzamento dei servizi di pattugliamento per tutto l’arco delle ventiquattro ore sia dell’istituzione della centrale operativa unica interforze, attraverso un coinvolgimento concreto fra gli appartenenti a tutti i Corpi, adeguando altresì il parco auto e implementando dotazioni tecnologiche di sicurezza. La proposta operativa dovrà essere portata a conoscenza della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento