Home FixingFixing Rifiuti transfrontalieri, gestione solo online dal 2016

Rifiuti transfrontalieri, gestione solo online dal 2016

da Redazione

L’Associazione Nazionale Industria San Marino organizzerà a breve un incontro di formazione. Alcune “deroghe”: per piccoli quantitativi va bene anche la procedura manuale.

 

di Alessandro Carli

 

Il nuovo anno ha portato una novità anche in ambito della gestione dei rifiuti: dal 1° gennaio 2016 difatti la procedura di esportazione e di trasporto dei rifiuti dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia – in base all’articolo 18 del Regolamento CE 1013/2006 (Allegato VII) e al Decreto Delegato n. 44 del 2012, che di fatto recepisce la normativa dell’UE – deve essere gestita obbligatoriamente non più manualmente bensì online. I gestori e i produttori di rifiuti quindi dovranno già redigere “sul web” tutta la documentazione di trasporto. L’Unità Operativa Gestione Ambiente quindi invita gli addetti ai lavori e le imprese preposte e interessate a iscriversi al portale www.pa.sm per richiedere l’abilitazione ai servizi web dell’UOGA.

In attesa della giornata di formazione che l’Associazione Nazionale Industria San Marino organizzerà, all’interno della propria sede, già nel mese di gennaio, (per informazioni contattare la dottoressa Giorgia Pecci al numero 335.8493166 oppure via mail all’indirizzo ambiente@anis.sm), l’UOGA precisa che per i piccoli quantitativi di rifiuti esportati e/o per pochi viaggi effettuati durante l’anno, è possibile comunque continuare ad avvalersi della procedura di compilazione manuale dei documenti di trasporto transfrontaliero rifiuti di cui all’allegato VII del Reg. CE n. 1013/06, ma solo previo accordo con l’Unità Operativa (0549.887067). E ancora: a inizio anno è inoltre richiesto alle imprese di presentare (via fax al n. 0549-887068 o via mail a esperto.uoga@pa.sm ) copia del contratto redatto ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 1013/06 e stipulato tra generatore del rifiuto e destinatario/impianto incaricato della ricezione. Sempre l’Unità Operativa Gestione Ambiente ricorda che nella casella n. 3 del documento di trasporto (allegato VII al Reg. CE n. 1013/06) va indicato il peso effettivo in tonnellate e non una stima del peso dei rifiuti. Infine, le tempistiche: entro tre giorni dalla spedizione dei rifiuti, l’impianto deve far pervenire alla persona che organizza la spedizione, copia dell’allegato VII completo alle caselle 13 e 14. La comunicazione deve quindi essere inoltrata all’UOGA per la registrazione.

 

Allegato VII

Infine, un semplice chiarimento sull’Allegato VII. Le esportazioni di rifiuti speciali non pericolosi, inseriti in un apposito “Elenco Verde” del Reg. CE n. 1013/2006, sono monitorate attraverso la corretta compilazione del documento “Allegato VII” dello stesso regolamento. La funzione “Allegato VII” non è parte degli obblighi previsti dall’Art. 27, D.D. 44, ma l’UOGA ha messo online un ulteriore applicativo che consente di eseguire l’inserimento dei dati necessari per la trasmissione all’UOGA dei dati previsti per l’esportazione di rifiuti speciali non pericolosi.

La funzione presenta come pagina iniziale l’elenco degli Allegati VII già inseriti. L’attività di inserimento dei dati di un Allegato VII prevede l’accesso alla finestra di gestione mediante la funzione “Aggiungi” che consente l’inserimento di una serie di dati.

La conferma dei dati digitati viene effettuata mediante il pulsante “Inserisci”, che riporta alla finestra di visualizzazione degli Allegati VII inseriti. Ricevuti i dati da parte dell’UOGA, nel caso vengano rilevate anomalie sull’Allegato VII, l’Unità Operativa Gestione Ambientale può richiedere un’integrazione o correzione dei dati che viene notificata all’azienda mittente mediante e-mail. La richiesta di integrazione viene evidenziata sul sistema mediante un messaggio presente sulla finestra che elenca gli Allegati VII dell’azienda.

 

Novità sulle fidejussioni

In data 15 dicembre 2015 il Congresso di Stato, in virtù dell’Accordo tra la Regione Emilia – Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento e mantenendo inalterate le modalità di pretrattamento dei rifiuti urbani da parte sammarinese così come accordate per l’anno 2015, ha disposto che i quantitativi dei rifiuti urbani, stimati in circa 12.000 tonnellate/anno, siano conferiti presso il complesso impiantistico TMB (situato nel territorio del comune di Imola e gestito da Herambiente S.p.A.) per il recupero di 4.000 tonnellate e presso l’impianto situato nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) per il recupero e/o lo smaltimento di 8.000 tonnellate.

La vera novità, passata un po’ sottotraccia, riguarda un altro passaggio della delibera. Sempre il Congresso di Stato, “valutata l’esigenza manifestata dall’AASS in ordine alla necessità di individuare modalità che consentano di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa” (…) delibera che l’Eccellentissima Camera si assuma direttamente, nei confronti della Repubblica italiana, gli oneri relativi al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese (di cui all’articolo 6 del Regolamento CE n. 1013/2006) connessi alla spedizioni transfrontaliere di rifiuti urbani effettuate dall’AASS ai sensi della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1912/2015 del 24 novembre 2015 (Cod. documento GPG/2015/2156), senza necessità di acquisire dall’AASS medesima la garanzia finanziaria di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE).

E’ stato quindi deliberato che qualora si manifestasse l’esigenza di acquisire, nel corso della procedura di spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani, apposita garanzia finanziaria dall’AASS, “la fidejussione che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino presterà in favore dell’AASS sia a sua volta garantita nei confronti dell’Istituto Bancario concedente mediante la costituzione di un vincolo di importo pari all’ammontare della fidejussione medesima e comunque non superiore a 6 milioni di euro sulla cassa di riserva dello Stato depositata presso Banca Centrale”. La durata del vincolo sarà pari a quella della fidejussione prestata da Banca Centrale in favore di AASS.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento