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Scambio di informazioni: tutto parte dalla residenza

da Redazione

La nuova Legge prevederà tre tipologie diverse: ‘a richiesta, ‘automatico’ e ‘spontaneo’. I dati oggetto delle comunicazioni e delle due diligence sono individuati dal CRS.

 

di Daniele Bartolucci

 

Lo scambio di informazioni fiscali, su cui San Marino si è impegnato da tempo, sta per diventare Legge. Una Legge (approdata in prima lettura in Consiglio) che accorperà tutti questi impegni internazionali (dall’OCSE al FATCA fino alla Convenzione europea per la cooperazione fiscale) in un testo unico, che comprenderà, ovviamente anche diverse novità (si veda Fixing nr 40).

Premesso che lo scambio di informazioni può avvenire su richiesta, in via automatica o spontaneamente, analizziamone ora i diversi casi.

In genere, la procedura per lo scambio di informazioni su richiesta contempla le seguenti 5 fasi: preparazione ed invio della richiesta da parte dello Stato richiedente; ricezione e controllo del contenuto della richiesta da parte dello Stato; raccolta delle informazioni da parte dello Stato richiesto; risposta alla richiesta da parte dello Stato richiesto; feedback in merito all’uso e all’utilità delle informazioni ricevute da parte dello Stato richiedente”. La richiesta di informazioni deve riportare, tra gli altri, i dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari coinvolti nella transazione; i motivi per i quali l’informazione è richiesta; la natura del procedimento di verifica; le imposte e il periodo fiscale oggetto di verifica; l’informazione in concreto richiesta e la motivazione sulla sua pertinenza; l’uso a cui l’informazione, una volta ricevuta, è destinata; la disposizione convenzionale in virtù della quale l’informazione è richiesta. Ai fini della legittimità della richiesta, inoltre, la stessa deve contenere le seguenti dichiarazioni: l’autorità richiedente ha utilizzato tutti i poteri a sua disposizione necessari alla raccolta delle informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate; la richiesta è effettuata in conformità con la legislazione e la prassi amministrativa dello Stato richiedente, nonché in conformità con la disposizione convenzionale in virtù della quale è avanzata; l’autorità richiedente avrebbe ottenuto l’informazione richiesta se questa fosse stata disponibile sul suo proprio territorio. L’autorità competente ricevente, a sua volta, è tenuta a verificare la legittimità e la completezza della richiesta ed in particolare se: soddisfa le condizioni della disposizione convenzionale in virtù della quale è effettuata; include tutti i dati rilevanti e necessari affinché possa essere evasa efficacemente; l’informazione in concreto richiesta può essere legittimamente trasmessa; il contribuente è adeguatamente identificato; la richiesta è chiara. Se la richiesta è giudicata legittima e completa, l’autorità ricevente, previa conferma della ricezione, procede con la raccolta e successiva trasmissione dell’informazione. Le autorità richiedenti dovrebbero quindi procedere all’invio di un feedback alle autorità dello Stato richiesto, sull’utilità delle informazioni ricevute, includendo, ad esempio, dettagli su eventuali maggiori imposte riscosse, forme di evasione fiscale identificate, e una generale valutazione sull’utilità delle informazioni per lo Stato richiesto.

Lo scambio di informazioni automatico (o cd. “routine exchange”) implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. Sono oggetto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di reddito (i.e., dividendi, interessi, roya/ties, pensioni, ecc.), il mutamento di residenza, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi IVA, ecc. Lo scambio automatico di informazioni a livello multilaterale trova oggi concreta attuazione nello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, elaborato dall’OCSE e adottato dagli Stati, inclusa la Repubblica di San Marino, nel contesto dell’art. 6 della Convenzione multilaterale. Nello Standard – che si compone di un “Common Reporting and Due Diligence Standard” (cd. CRS) e di un “Model Competent Authority Agreement” (cd. CAA) -sono identificate le informazioni di carattere finanziario oggetto di scambio, le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione, i contribuenti interessati, le modalità e le tempistiche previste, nonché le procedure comuni di due diligence da seguire da parte delle istituzioni finanziarie degli Stati aderenti.

Il CRS contiene gli standard di comunicazione e due diligence, facendo una distinzione tra “pre-existing accounts” e “new accounts”, “tenendo conto del fatto che risulta più complicato e costoso per un istituto finanziario ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti, piuttosto che richiedere tali informazioni al momento dell’apertura del conto”, per i quali varrà l’obbligo di autodichiarazione del Paese in cui risiede. Per chi ha già un conto, invece, alle istituzioni finanziarie è richiesto di revisionare i conti identificando, anche attraverso la comunicazione a tutti gli altri Stati, il Paese di residenza. Per quanto riguarda i conti appartenenti a società ed entità, invece, le istituzioni finanziarie devono appurare se l’entità sia effettivamente una reportable person (i.e., una persona giuridica) o “passive NFE” (un soggetto non finanziario il cui gross margin è formato prevalentemente da capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione). In quest’ultimo caso, l’istituzione finanziaria dovrà verificare, inoltre, la residenza degli azionisti di controllo. AI fine di limitare la possibilità per i contribuenti di “aggirare” le disposizioni in materia di scambio di informazioni (e.g., investendo in asset o attraverso istituzioni finanziarie non soggette alle procedure di reporting) , il CRS prevede un ampio spettro di applicazione per quanto concerne: le informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di income, tra cui interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da asset depositati in conto o relativi ai pagamenti effettuati in relazione al conto medesimo; i titolari dei conti soggetti a reporting, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, quali fondazioni o trust; gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, intermediari finanziari, brokers, compagnie che forniscono servizi assicurativi e organismi di investimento collettivo. Il CAA rende possibile lo scambio di informazioni in ambito fiscale fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridica su cui si fonda lo scambio di informazioni medesimo (che, con riferimento alla Repubblica di San Marino, è rappresentata dall’art. 6 della Convenzione multilaterale). Sulla base delle disposizioni contenute nella sezione 2 del CAA, le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a scambiare, in via automatica e a cadenza annuale, con riferimento a ogni reportable account, le informazioni concernenti: il nome e i dati identificativi del titolare del conto; il numero di conto; il nome e i dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione; il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell’anno solare interessato o di altro “appropriate reporting period”. Il CAA prevede che la trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga entro nove mesi dal termine del medesimo.

Esiste infine lo scambio di informazioni spontaneo, quando cioè le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all’autorità competente di ogni altro Stato interessato.

I casi sono diversi: l’autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che sussista una perdita per l’erario di un altro Stato; le transazioni fra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro Stato sono svolte attraverso uno o più Paesi in maniera tale che un risparmio di imposta possa conseguire a svantaggio di uno o più Paesi; l’autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi di imprese; vi è la probabilità che “tax avoidance or evasion schemes” siano stati posti in essere da un contribuente. Nel fornire le informazioni spontaneamente, l’OCSE segnala che l’autorità competente dovrebbe includere i seguenti dati: identità del/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono; identità del/i soggetto/i dal/i quale/i le informazioni sono state ottenute e, se rilevante, il rapporto esistente con il/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono; se la transazione coinvolge un intermediario, i dati relativi a quest’ultimo e, in ipotesi di informazioni bancarie, il numero di conto; le ragioni che inducono a ritenere le informazioni trasmesse, rilevanti per l’altra autorità competente; fonte e modalità di acquisizione delle informazioni trasmesse.

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