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DD 133/2015, interventi tecnici per adattarsi agli standard ICAO

da Redazione

Modificata la Legge 29 luglio 2014 numero 125, meglio conosciuta come “Legge di riforma in materia di Aviazione Civile”.

 

Oltre alle discussioni su Carisp e soprattutto sulla Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2015 (che è stata “promossa” in II° lettura), la sessione dell’8 e 9 ottobre del Consiglio Grande e Generale ha affrontato anche il Decreto Delegato n.133 (ratificato a maggioranza), che va a modificare la Legge 29 luglio 2014 numero 125, meglio conosciuta come “Legge di riforma in materia di Aviazione Civile”.

In CGG, Civico 10 ha presentato un emendamento all’articolo 22 aggiuntivo del comma 12.

Il testo, concordato con il governo, è stato approvato. Respinto invece l’emendamento modificativo dell’articolo 30.

Se ha già trovato spazio anche su nostro giornale l’articolo 30, quello cioè che fa riferimento ai disturbati di frequenze (“E’ vietato fabbricare, mettere in circolazione, detenere allo scopo di mettere in circolazione apparecchiature elettroniche denominate Jammer” ed “è vietato l’uso o il trasporto di apparecchiature elettroniche denominate Jammer fatto salvo per le forze dell’ordine specificamente autorizzate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria per motivi di sicurezza”), sono di altrettanto interesse le linee-guida che danno corpo alla relazione del Segretario di Stato all’industria.

Marco Arzilli in Aula il ha spiegato: “La nostra esigenza è che questa normativa continui a rimanere una norma attuale. Avere una norma che ha un alto standard significa avere una norma che tutela tutti”.

Il decreto delegato, in estrema sintesi, presenta tre diverse tipologie di interventi.

In particolare, le tre tipologie possono essere così raggruppate:

a) Interventi tecnici resi necessari dall’esigenza di adattarsi ai nuovi standard e pratiche raccomandate dal competente organismo tecnico in materia di aviazione civile (ICAO);

b) Interventi normativi proposti al fine di fornire un’adeguata struttura normativa alle transazioni finanziarie coinvolte nel settore dell’aviazione civile e alle altre tematiche sempre inerenti allo sviluppo del settore aeronautico;

c) Interventi di natura fiscale volti a rendere il Registro dell’ Aviazione Civile sammarinese competitivo a livello internazionale a fronte di altri apprezzati registri europei e non – che rappresentano la maggior concorrenza della Repubblica di San Marino nel settore dell’aviazione civile.

“L’articolo 11 – si legge nella relazione – ha il fine di rendere il sistema normativo sammarinese idoneo al superamento dell’audit ICAO rendendo giuridicamente certi gli effetti dell’accordo 83 bis il cui Protocollo è stato ratificato dalla Repubblica di San Marino con Decreto del 1995. Per accordo ai sensi dell’articolo 83 bis della Convenzione di Chicago si intende un accordo tra Stati, Stato di immatricolazione e Stato dell’operatore, volto a trasferire funzioni e responsabilità, di nonna spettanti al primo, a favore del secondo allo scopo di garantire una più efficiente sorveglianza degli aeromobili nei casi in cui i due Stati siano diversi a seguito, ad esempio, di contratti di locazione dell’aeromobile (dry lease) conclusi con operatori residenti in altro Stato”.

L’articolo 25, modificando l’articolo 64 della Legge numero 125 del 2014, riordina il concetto sulla quale poggia l’imposta monofase, quale imposta sulle importazioni, cambiando dunque il presupposto per l’esigibilità dell’imposta che non è più l’immatricolazione, bensì l’effettiva importazione.

In tal modo si eliminano procedure controverse nelle quali pur in assenza di effettiva importazione, come nel caso di immatricolazione tramite elezione di domicilio ove il bene non viene ceduto e dunque importato da soggetti sammarinesi, veniva pretesa l’imposta sulla stessa.

Con tale modifica si chiarisce definitivamente che l’imposta sulle importazioni è dovuta solo in caso di importazione.

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