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San Marino, IGR: tre integrazioni al testo della riforma

da Redazione

Sono inserite nel Decreto Delegato numero 127 del 30 luglio 2015. Redditi lavoro autonomo: inserite anche le consulenze sanitarie.

 

E’ forse passato un po’ sottotraccia il Decreto Delegato numero 127 del 30 luglio 2015, che contiene tre importanti modifiche/integrazioni al testo della riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (Legge numero 166 del 2013).

 

ARTICOLO UNICO

Con questo articolo sono stati inseriti, all’interno dei redditi di lavoro autonomo (articolo 27, che testualmente riporta: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, esercizio inteso come professionale, abituale, ancorché non esclusivo. L’esercizio da parte di persone fisiche di attività di lavoro autonomo o a esso assimilate, anche in assenza di licenza, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali si considera in ogni caso produttivo di reddito di lavoro autonomo, se ricorrono i predetti presupposti”), i compensi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 3 del Decreto 153/1991, ovvero “le attività di consulto e consulenza professionale effettuate dal corpo sanitario sammarinese nell’ambito di strutture pubbliche o private riconosciute al di fuori del normale orario di lavoro…”.

 

ARTICOLO 1-BIS

All’interno dei redditi diversi (articolo 41) è stata inserita al 1° comma, dopo la lettera d (“alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito (…) nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d’avviamento”), la lettera d-bis, che riguarda le “cessioni a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili che sono stati oggetto di modifica della destinazione urbanistica, qualora non siano trascorsi più di 5 anni dalla data di modifica delle norme di pianificazione che ne hanno determinato la modifica stessa”.

 

ART. 1-TER

E’ stato infine abrogato il comma 7 dell’articolo 63 della Legge 166/2013, ovvero quello che prevedeva l’obbligo di sottoscrizione di dichiarazione di debito con consenso a iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell’investimento da parte del contribuente che volesse accedere all’agevolazione degli utili reinvestiti (disposizione di fatto mai applicata).

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