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Conto fiscale: le nuove regole per la contabilizzazione

da Redazione

Ratificato il Decreto Delegato 98/2015: le disposizioni saranno in vigore dal 1 gennaio 2016. Le procedure contabili dell’Ufficio Tributario sui capitoli del Bilancio dello Stato.

 

di Daniele Bartolucci

 

Entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 le nuove “Disposizioni per la contabilizzazione dei crediti e dei debiti iscritti nel conto fiscale”, a norma del Decreto delegato del 30 giungo 2015 appena ratificato. E’ un passaggio importante per quanto attiene, in particolar modo, l’Ufficio Tributario e il Bilancio dello Stato, e segna un ulteriore passo avanti per completare il progetto del conto fiscale vero e proprio, oggi ‘fermo’ alla regolamentazione di debiti e crediti tributari, in futuro di tutti i crediti e debiti nei confronti della Pubblica amministrazione, quindi anche rette scolastiche, cartelle esattoriali ecc ecc, sfruttando appieno le potenzialità di questo servizio, che sarà disponibile anche online, dando a tutti i contribuenti di visionare e monitorare la propria situazione.

Il conto fiscale è stato istituito dall’articolo 40 della Legge n.200/2011, ed è, si legge nell’art. 24 della Legge 146/2014, “un conto corrente speciale e individuale che disciplina e regola le posizioni debitorie e creditorie fra l’Ufficio Tributario e i singoli contribuenti”.

Esso “è tenuto presso l’Ufficio Tributario che provvede alla riscossione dei tributi e delle sanzioni di propria competenza, ai rimborsi e alla compensazione degli stessi”. Nella relazione che accompagna il Decreto appena ratificato, il Segretario alle Finanze Giancarlo Capicchioni spiega che “ai sensi del comma 8, dell’articolo 24, l’Ufficio Tributario prima di liquidare un credito a favore del contribuente deve coprire gli eventuali debiti del contribuente stesso, se il credito è sufficiente e liquidare la differenza, se il credito è insufficiente, il debito diminuirà dell’importo pari al credito maturato, fermo restando l’applicazione degli interessi passivi se previsti.

Tutte le riscossioni dei tributi e sanzioni e tutti i pagamenti dei rimborsi di imposte e la compensazione di imposte dirette e indirette di competenza dell’Ufficio Tributario sono registrate nel Conto Fiscale. Sul Conto Fiscale confluiscono i crediti e i debiti del contribuente”. Ma come funziona la compensazione e in base a quale criterio viene effettuata dagli uffici? La spiegazione è nel Decreto delegato, che risolve la questione, soprattutto per quanto attiene alle pratiche quotidiane degli operatori pubblici addetti al conto fiscale. “L’Ufficio tributario”, si legge sempre nella relazione del Segretario alle Finanze, “nell’effettuare la compensazione dei debiti, in assenza di diversa disposizione espressa da parte del contribuente, osserva il seguente ordine: utilizza il credito disponibile a compensazione dei debiti meno recenti non ancora iscritti a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70; utilizza il credito disponibile a compensazione dei debiti già iscritti a ruolo partendo dal meno recenti esclusi quelli per i quali è stata formalizzata la dilazione di pagamento ai sensi dell’art.34 Legge 25 maggio 2004 n. 70”. Questo se crediti e debiti sono parificati. “In caso di copertura parziale del debito”, spiega quindi il Segretario Capicchioni, “la compensazione avviene in base al seguente ordine: vera sorte; sanzioni; interessi”. Inoltre, “nel caso in cui dopo le eventuali compensazioni risultino ancora somme a credito, le stesse vengono liquidate con le normali procedure su richiesta del contribuente. L’Ufficio Tributario effettua i controlli e gli accertamenti di competenza in base alle modalità ed alle tempistiche previste dalle specifiche normative fiscali e provvede alla rettifica del debito o del credito in base alle risultanze degli accertamenti e controlli eseguiti”. A questo punto, “se in fase di verifica, l’Ufficio Tributario deve rettificare il debito o il credito del contribuente, l’Ufficio Tributario inserisce nel Conto Fiscale un nuovo credito e/o un debito maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi dovuti, in base alle risultanze emerse dal controllo”. Come detto, “le procedure contabili indicate nel decreto si applicano sui capitoli di spesa inseriti nella Categoria 7 – Poste compensative delle entrate – del bilancio dello Stato compreso il capitolo di spesa 1-3-2860 “Contributi di Solidarietà” e ad eccezione del capitolo 1-3-2880 “Rimborsi fiscali e diversi” riferito a rimborsi di competenza di altre U.O”.

Seguendo questo percorso, sembrerebbe non cambiare nulla rispetto al passato, ma così non è: “Sostanzialmente”, ricapitola infatti Capicchioni, “le procedure contabili restano nel solco previsto dalle vigenti norme (Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e Regolamento di Contabilità) per quanto riguarda impegno di spesa, autorizzazione di spesa, liquidazione di spesa e ordine di pagamento. Mentre, viene superato il controllo preventivo di legittimità della spesa in quanto non compatibile con la tempistica e le procedure previste dal conto di fiscale . In luogo del controllo preventivo di legittimità, l’articolo 3 del decreto prevede che le pratiche dell’Ufficio Tributario siano sottoposte al controllo successivo da parte della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell’articolo 109 Legge 18 febbraio 1998 n. 30”.

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