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Repubblica di San Marino: il contratto del settore industria

da Redazione

Si riapre la questione relativa all’esercizio dei diritti sindacali: ore di assemblee ma anche i permessi.

 

Con la mancata sottoscrizione da parte dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori (USL) del verbale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore industria, si riapre la questione relativa all’esercizio dei diritti sindacali (assemblee e permessi sindacali in particolare) e, quindi, come suddividere tra le varie Organizzazioni (CSdL, CDLS e USL) le ore previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro. Poiché quest’ultimo nella parte II tratta dei diritti sindacali con riferimento esclusivo ad “ogni Organizzazione Sindacale firmataria” si deve legittimamente ritenere che l’USL, che appunto non ha firmato, sia esclusa da questa disciplina contrattuale ed in particolare da quanto attiene alle assemblee ed ai permessi sindacali.

Ovviamente a tutte le Organizzazione Sindacali, e quindi anche all’USL, va compiutamente riconosciuto l’esercizio di tutti i diritti sindacali previsti dalle norme di legge e, più specificatamente dalla Legge n. 23/1981, che all’art.7 prevede: permessi sindacali, in ragione di 2 ore l’anno per dipendente, e 5 ore annuali per le assemblee. Rispetto a queste si pone ora il problema della loro corretta ripartizione tra le diverse sigle sindacali. Come indicato dalla giurisprudenza sammarinese, in riferimento alla ripartizione del finanziamento, anche per il godimento delle altre

posizioni che la legge attribuisce alle organizzazioni, il principio da adottare è quello della proporzionalità. Quindi l’unico criterio oggettivo per una equa distribuzione non può che essere quello degli iscritti alle rispettive confederazioni.

I dati presentati in occasione dell’ultimo rinnovo ci indicano che sono 3.217 i lavoratori del settore industria iscritti alle diverse sigle sindacali di cui 1.597 alla CSdL (49,64%), 1.045 (32,48%)alla CDLS e 575 (17,87%) all’USL. Dati che non dovrebbero discostarsi da quelli nazionali non ancora ufficiali.

Pertanto, suddividendola in percentuale con riferimento alla USL, la situazione che si prospetta è la seguente:

Ore di assemblea: 54 minuti per l’anno 2015.

Permessi brevi: 2 ore all’anno per dipendente.

Permessi lunghi retribuiti (art. 14 CCUGdL): Spettano ai membri della Struttura Sindacale Aziendale – Delegati di reparto eletti dai lavoratori – nella misura prevista dal succitato articolo solo nel caso in cui i permessi vengano richiesti dalla SSA stessa.

Permessi lunghi non retribuiti: Nel caso in cui, invece, i permessi per i membri della Struttura Sindacale Aziendale vengano richiesti direttamente dalla USL questi non rientrano nel disposto dell’art. 14, ma potranno essere concessi permessi non retribuiti così come stabilito dall’art. 13.

Analogamente possono essere concessi permessi non retribuiti per i lavoratori che ricoprono cariche sindacali e pubbliche nominati da USL.

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