L’importanza della materia trattata nel seminario è emerso nella grande frequenza con cui la platea ha rivolto una serie di domande ai relatori.
di Alessandro Carli
L’importanza della materia trattata nel seminario organizzato da ANIS all’interno della propria sede sulle novità in merito di REACH, CLP e SDS è emerso nella grande frequenza con cui la platea ha rivolto una serie di domande ai relatori, Ilaria Malerba di Federchimica e Stefano Arpisella, responsabile tecnico del Centro REACH.
Ad aprire la giornata, l’intervento di Arpisella che, dopo aver ricordato la complessità della normativa REACH – normativa che si applica sia alle sostanze in quanto tale che alle sostanze in miscela, si è inoltrato nei dettagli. “Ai fini della registrazione delle sostanze prodotto e/o importante da Paesi extraUE in quantità superiore a 10 tonnellate annue, deve essere presentata una relazione sulla sicurezza chimica (CSR), che riporta una valutazione del rischio e che viene realizzata sulla base degli usi delle sostanze e delle modalità di esposizione, ovvero gli scenari di esposizione. La predisposizione degli scenari è prevista solo per le sostanze già registrate in quantità superiore a 10 t/a e classificate come pericolose. Lo scenario inoltre deve essere allegato alla scheda di sicurezza”.
Per quel che concerne la candidate list SVHC (le sostanze estremamente pericolose), Arpisella ha evidenziato come “l’inclusione di una sostanza non ne determini l’automatica messa al bando. L’unico obbligo derivante è quello di segnalare ai clienti l’eventuale presenza, in concentrazione minore dello 0,1% nel prodotto fornito”.
Ilaria Malerba invece si è soffermata sui CLP, la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze a miscela pericolosa, oggi pienamente a regime. “Attraverso una circolare del Ministero della Salute del 26 maggio 2015 sono state introdotte alcune deroghe. L’immissione sul mercato avviene anche tra società che fanno parte dello stesso gruppo industriale ma che hanno differenti entità legali ma anche tra il fabbricante per conto terzi e il proprio cliente. L’immissione sul marcato può avvenire anche senza il trasferimenti fisica della miscela purché se ne attesti l’avvenuta offerta. Per le miscele a magazzino del formulatore e fisicamente disponibili prima del 1 giugno 2015 è possibile usufruire della deroga se si è in possesso almeno di un ordine di acquisto, oppure un contratto di fornitura/acquisto, o di una fattura di vendita”.