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Fallimenti, concorso di crediti solo se sopra ai 30mila euro

da Redazione

Il Progetto di legge ridurrà anche i tempi della prescrizione per i diritti reali e di credito. Venturini (Interni): “Senza limiti si lascia spazio ad un uso improprio della giustizia”.

 

di Daniele Bartolucci

 

Fallimenti, fissato un limite di 30mila euro per l’apertura dei concorsi dei crediti.

La parola ‘fallimento’ è ormai entrata a far parte del vocabolario quotidiano, stante la crisi economica che si è protratta per tanti anni e che, forse, sta dando gli ultimi colpi di coda. Ma a San Marino era già utilizzata, a quanto pare anche strumentalmente, secondo il Segretario di Stato Gian Carlo Venturini, per ottenere ragione dei propri crediti attraverso un’istanza in Tribunale, soprattutto perché non c’erano limiti quantitativi del credito alla proposizione dela stessa.

Dall’altra parte – ovvero quella dello Stato – istanze così ‘facili’ generano tempi lunghi e costi abbastanza alti, per cui intervenire in merito a questo tipo di procedimenti diventa necessario. Inoltre, anche in questo caso la legislazione sammarinese rappresenta un unicum rispetto agli ordinamenti degli altri Paesi (in particolare dell’Italia) e questo ha un valore importante, soprattutto nell’attrarre investitori e imprenditori dall’esterno, abituati certamente ad altre regole in materia.

 

I NUOVI PRESUPPOSTI PER L’APERTURA DEL CONCORSO

E’ questo lo spirito che ha mosso il Governo, e in particolare il Segretario agli Interni Gian Carlo Venturini a presentare un Progetto di legge (vedi Fixing nr 17) per modificare alcuni procedimenti di giustizia civile e amministrativa che investe anche il tema dei debiti, come si legge all’articolo 11 “Presupposti per l’apertura del giudiziale concorso dei creditori”, che recita espressamente: “Fatti salvi i presupposti previsti dalle norme vigenti, è autorizzata l’apertura del giudiziale concorso dei creditori esclusivamente nel caso in cui l’ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dalle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 e successive modifiche sia pari o superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00)”.

“Il Capo II del progetto di legge intitolato ‘Norme in materia di procedura concorsuale’ (attualmente al vaglio della Commissione permanente, ndr) introduce, quale presupposto per l’apertura del giudiziale concorso dei creditori, la soglia minima di € 30.000,00 all’ammontare complessivo dei debiti scaduti”, si legge nella relazione di Venturini. “In base alla normativa attualmente in vigore, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti come quello italiano”, spiega il Segretario di Stato agli Interni, “possono fallire oltre agli imprenditori anche i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non esercitano attività d’impresa senza che siano previsti né limiti dimensionali né limiti economici. Ad oggi”, infatti, “gli unici presupposti sono l’esistenza di debiti scaduti, la pluralità di creditori e l’insolvenza del debitore”.

 

TEMPI BREVI E USO MENO ‘IMPROPRIO’ DELLA NORMA

“La norma proposta risponde ad una duplice esigenza: in primo luogo si vuole evitare che sia aperta la procedura concorsuale per debiti dal valore esiguo in ragione del fatto che questa procedura è di lunga durata ed ha costi molto elevati; in secondo luogo si vuole evitare che il creditore promuova strumentalmente istanza di fallimento per debiti di esigua entità al solo fine di indurre il proprio debitore a pagare nelle more della fase istruttoria del procedimento, utilizzando, in tal modo, impropriamente, la macchina della giustizia per fini impropri”. Inoltre, “con l’entrata in vigore della norma, chi vanterà crediti scaduti di ammontare pari o superiore ad € 30.000,00 potrà continuare a fare valere le sue ragioni promuovendo la procedura esecutiva”.

 

PRESCRIZIONE RIDOTTA PER DIRITTI REALI E DI CREDITO

A tal riguardo, va sottolineato che anche il Capo III intitolato “Norme in materia di diritto civile” interverrà in materia, in quanto modificherà i termini della prescrizione. “Si tratta di interventi normativi significativi”, si legge nella relazione del Segretario di Stato Gian Carlo Venturini allegata al Progetto di legge. “La previsione della diminuzione dei termini della prescrizione civile – vent’anni per diritti reali e dieci anni per i diritti di credito in riforma dei trent’anni attualmente previsti – risponde all’esigenza di certezza dei diritto. Un termine lungo come l’attuale fa sì che il soggetto passivo di un rapporto rimanga di fatto obbligato all’adempimento per un periodo di tempo estremamente lungo. La previsione di un termine più breve tutela anche chi ha effettivamente adempiuto la propria obbligazione, atteso che a distanza di anni non è sempre facile provare il proprio adempimento. Rimane comunque invariata l’esistenza di termini di prescrizione differenti rispetto a quelli tipizzati nella norma in quanto sono espressamente fatti salvi i casi in cui norme speciali, anche di diritto comune, dispongano diversamente”.

 

INVESTITORI ESTERI: OK AI PRINCIPI UNIDROIT

Lo stesso Capo III del Progetto di legge presentato dal Segretario Venturini nelle scorse settimane per la prima lettura in Consiglio Grande e Generale di fine aprile, poi come detto avviato alla discussione in Commissione in questi giorni, disciplina anche la recezione dei principi Unidroit nei contratti e nei rapporti contrattuali insorti tra imprenditori sammarinesi e stranieri. La recezione nell’ordinamento sammarinese dei principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall’Istituto Unidroit, consentirà sia agli imprenditori sammarinesi che stranieri, qualora siano loro stessi a convenirlo espressamente, di potere fare affidamento su regole uniformi nelle contrattazioni transnazionali, evitando il rischio di vedere risolte eventuali controversie che dovessero insorgere da una legge nazionale non prevista al momento della conclusione del contratto, ovvero di dovere convenzionalmente stabilire, oltre alla elezione del foro, la legge regolatrice del contratto, che comunque comporterebbe la individuazione della stessa alla stregua delle norme di diritto internazionale privato nazionale. “La recezione”, spiega comunque il Segretario di Stato Gian Carlo Venturini nella sua relazione, “non intacca le caratteristiche sostanziali del nostro diritto, realizzando il migliore contemperamento possibile tra sovranità, intesa come identità statuale, e la necessità dell’uniformità delle regole applicabili ai traffici commerciali”.

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