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Contributi previdenziali ISS, FSS e FondISS e il bilancio civile

da Redazione

Il mese di maggio, specie nella seconda parte, porta con sé una serie di scadenza fiscali.

 

Il mese di maggio, specie nella seconda parte, porta con sé una serie di scadenza fiscali. Entro il 20 scadono i termini di pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali ISS, FSS e FondISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di aprile. Entro il 31 maggio poi deve essere presentata la dichiarazione di imposta sulle assicurazioni e versamento relativo conguaglio (Legge 150/2012 e DD 89/2013).Sempre il 31 maggio scade il termine ultimo per il deposito del bilancio civile presso la Cancelleria del Tribunale. Stessa data per l’approvazione del bilancio civile dell’anno precedente (art. 84 L.47/2006). Ci soffermiamo volentieri proprio su questa Legge, per fare chiarezza sulla redazione del bilancio. L’art 74 delle Legge 47/2006 spiega che “(il bilancio) deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” e che deve contenere i seguenti documenti:

1) lo stato patrimoniale che indichi le attività, le passività e il patrimonio netto della società;

2) il conto economico che indichi i costi ed i ricavi di competenza dell’anno mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell’esercizio;

3) la nota integrativa che fornisca tutte le informazioni necessarie a una migliore comprensione delle voci inserite nei precedenti documenti e che contenga notizie sulla gestione.

I principi di redazione del bilancio invece sono esplicati nell’articolo successivo, il 75. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro;

4) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

5) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

6) gli elementi delle singole voci devono essere valutati separatamente.

Il bilancio in forma abbreviata invece è normato dall’articolo 85: le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3 milioni e 650 mila euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7 milioni e 300 mila euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Infine il 31 maggio, per chi lavora con il Titano, segnaliamo la comunicazione mensile acquisti da San Marino senza il pagamento dell’Iva.

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