Home FixingFixing Informazioni obbligatorie: prodotti alimentari più sicuri

Informazioni obbligatorie: prodotti alimentari più sicuri

da Redazione

Il DD n. 23 del 2015: “deroghe” per gli ortofrutticoli freschi, gli aceti e i monoingredienti.

 

Anche in vista dell’apertura di Expo 2015, la Repubblica di San Marino, a febbraio, ha promulgato un decreto delegato (il 23 del 2015) che norma le etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori finali, fornendo agli stessi le informazioni per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Rimandando il lettore alla normativa (si può trovare sul sito del Consiglio Grande e Generale), andiamo a vedere i passaggi più salienti, ricordando che le indicazioni riguardano gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Infine, sono valide anche per i servizi di ristorazione forniti da imprese tramite mezzi di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio dell’Ue.

Quali sono le indicazioni obbligatorie? Innanzitutto la denominazione dell’alimento, ma anche l’elenco degli ingredienti e i loro quantitativi, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, il paese d’origine o il luogo di provenienza, le istruzioni per l’uso )per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento). E ancora: per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume va riportato il titolo alcolometrico volumico effettivo e una dichiarazione nutrizionale.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti – che devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili – devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri della Unione europea nella quale l’alimento è commercializzato. Nel caso specifico, sul territorio sammarinese devono essere fornite in lingua italiana.

Nell’articolo 19 del Decreto Delegato trovano spazio una serie di “deroghe”. Per alcuni alimenti difatti non è richiesto l’elenco degli ingredienti. La lista spazia dagli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi alle acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica, passando per gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti, i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; gli alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente oppure consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a “rischio”.

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