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San Marino, ora c’è vera reciprocità con l’Emilia-Romagna

da Redazione

L’Accordo di Cooperazione del 2013 è diventato operativo dal 27 maggio. Non ci sarà più la necessità di iscrizione nel Registro delle imprese.

 

di Alessandro Carli

 

L’importante accordo di collaborazione sottoscritto nel giugno del 2013 con la Regione Emilia Romagna è stato ratificato da San Marino il 23 gennaio del 2014 ed è entrato in vigore dal 27 maggio. Tra i punti di maggior interesse, l’articolo 3 comma 2 punto h che prevede, testualmente, “la possibilità per le imprese, in particolare artigiane, esercitate in forma individuale, collettiva o societaria, aventi sede in una Parte di operare – in condizione di reciprocità – sul territorio dell’altra senza necessità di iscrizione nel Registro delle imprese o negli Albi tenuti dalle camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o da altri competenti Organi ed Enti della controparte. Tale possibilità è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-professionali eventualmente previsti dalla normativa di settore vigente nel territorio in cui sarà svolta la prestazione”.

La conferma del semaforo verde ci è arrivata dalla Camera di Commercio di Rimini e dalla segreteria agli Esteri della di San Marino.

La notizia è argomento di grande interesse sia per le imprese – coinvolte in prima linea – che per i due enti camerali, quello di San Marino e quello di Rimini. Siamo certi che non sarà la panacea di tutti i mali, ma rappresenta, se si riesce a cogliere l’opportunità nelle sue più sottili sfumature, una grande occasione di lavoro. Già, ma cosa rappresenta, sul campo, questo accordo per le imprese sammarinesi? In primis, che si dovranno confrontare a viso aperto – e quindi sul piano della competitività e della qualità – con le aziende italiane. Parimenti, l’accordo, in una visione di reciprocità, prevede che le imprese italiane possano lavorare sul Titano. Questa doppia corsia deve essere recepita come una grande occasione per innalzare il proprio livello (i mercati aperti e il confronto con altre realtà, magari lontane e magari strutturate diversamente, sono sempre uno stimolo di crescita) e per studiare meglio i flussi e l’economia delle zone limitrofe. Quella piccola frase che conclude l’articolo 3 (“Tale possibilità è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-professionali eventualmente previsti dalla normativa di settore vigente nel territorio in cui sarà svolta la prestazione”) deve essere letta con estrema cura. Dal 27 maggio le imprese sammarinesi dovranno essere più brave “fuori” e più competitive – in termini di prestazioni e prezzi – all’interno del territorio. Una bella sfida che noi di San Marino Fixing, che da sempre raccontiamo le qualità delle realtà economiche del Monte, siamo convinti che possa essere vinta.

 

Nell’accordo si parla anche di UE


Sempre l’articolo 3 spiega che il Titano e la Regione si impegnano ad attuare iniziative “volte a una efficace collaborazione nel settore del commercio, dell’industria, dell’artigianato e del turismo al fine di favorire le realtà imprenditoriali e gli Enti che operano sul territorio del Titano e dell’Emilia-Romagna”. Entrambi devono agevolare lo scambio e la divulgazione di dati statistici, con particolare riferimento a documentazione anche normativa e informazioni relativamente a modalità, tempi e procedure per l’insediamento di nuove realtà economico-imprenditoriali nei rispettivi territori.

L’accordo poi prevede la partecipazione degli operatori economici sammarinesi ed emiliano-romagnoli a iniziative comuni nell’ambito di programmi dell’UE riguardanti le attività economico-imprenditoriali e “il supporto informativo alle imprese” e “lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni turistiche, facilitando la cooperazione tra imprese, organizzazioni, istituzioni e gli enti di entrambe le Parti e potenziando la collaborazione nel settore turistico e del marketing turistico anche mediante lo scambio di esperti”, nonché “il rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi organismi operanti nel settore turistico”.

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI, GIUSEPPE MAZZARINO

 

Abbiamo chiesto informazioni più dettagliate a Giuseppe Mazzarino, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Rimini e Conservatore del Registro delle Imprese. “L’accordo mi sembra abbastanza chiaro e trasparente sia nel definire i campi di applicabilità, genericamente identificati (art. 2) sia nell’affrontare il tema della reciprocità in campo economico (art. 3). Più difficile risulta tradurre le manifestazioni di intenti in concrete opportunità, ma è naturale che sia così: l’accordo politico traccia la linea, e poi si passa alla fase di attuazione”.


Come avete recepito l’entrata in vigore dell’accordo?


“Come Camera di Commercio noi prendiamo atto delle misure assunte e potremo anzi proporci come partner per la realizzazione fattiva dell’accordo, in particolare delle previsioni in materia di trasporti, infrastrutture, ricerca e innovazione e, marginalmente, di altre tematiche che possono comunque risultare di interesse per il sistema delle imprese. Il tutto, naturalmente, sempre che in futuro, dopo gli interventi di riforma del sistema camerale che sono attualmente allo studio, l’Ente continui a disporre di risorse sufficienti a sviluppare azioni di promozione dello sviluppo economico territoriale”.


L’articolo 3 riguarda direttamente le imprese.


“L’articolo 3 coinvolge direttamente le competenze del Registro delle Imprese, cioè escludendole. Il primo aspetto da considerare riguarda, anche qui, la natura ‘propedeutica’ dell’accordo: di per sé l’accordo non ha effetti immediati sulla sfera giuridica degli operatori economici. Infatti non dice ‘le imprese hanno la possibilità’ ma ‘ciascuna delle Parti agevola la possibilità’ (di operare, in condizioni di reciprocità, sul territorio dell’altra, eccetera). Quanto al contenuto di merito, in sostanza l’accordo afferma il reciproco riconoscimento della libera circolazione e del libero esercizio imprenditoriale”.


L’articolo 3 riconosce alle imprese di esercitare liberamente nei territori della Regione e della Repubblica.


“Riconosce alle imprese di esercitare liberamente nei territori della Regione e della Repubblica, senza bisogno di iscrizione nel Registro delle Imprese (o per meglio dire, con l’obbligo di iscrizione nel solo Registro delle Imprese dello Stato di appartenenza). Questa prescrizione, dal punto di vista del Registro Imprese, non sposta affatto la realtà esistente, nella quale un riconoscimento del genere era già garantito da accordi diplomatici tra Italia e San Marino. La Camera di Commercio non ha mai ‘obbligato’ un’impresa sammarinese ad iscriversi per poter concludere affari o eseguire lavori in Italia; né ha mai iscritto d’imperio imprese per il semplice fatto di aver condotto azioni a contenuto economico sul territorio italiano. Ma il presupposto di iscrizione non risiede, per nessuna impresa, italiana o estera, né nell’esecuzione di lavori né nella conclusione di negozi giuridici sul territorio italiano, ma nello stabilimento di ‘localizzazioni’ produttive, amministrative o commerciali. In altre parole, per iscriversi non basta trovarsi in Italia quando si stipula un contratto, oppure avere clienti o fornitori italiani, ma occorre il ‘luogo’ che ne sia in qualche modo il ‘centro’ di una attività economica intestata all’impresa. Mi spiego con un esempio: se un’impresa di Arezzo vende (o compra) beni in provincia di Rimini, non per questo è tenuta ad iscriversi nel Registro Imprese di Rimini. Per l’impresa di San Marino è lo stesso: essa diviene obbligata all’iscrizione solo nel momento in cui stabilisce una unità locale (o una più impegnativa ‘sede secondaria’) nel territorio italiano. Orbene, questo rimane vero anche dopo l’accordo tra Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, visto che l’agevolazione funziona – necessariamente – ‘in condizione di reciprocità’, e cioè assoggettando l’impresa straniera agli stessi obblighi dell’impresa nazionale”.


L’art. 3 parla anche di requisiti tecnico-professionali.


“Per quanto riguarda le materie in cui è competente la Camera di Commercio – installazione impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, mediatori immobiliari e marittimi, agenzia di commercio, spedizionieri -, la competenza a certificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali è limitata alle sole imprese iscritte nel Registro; chi non è iscritto non può essere valutato. L’accordo subordina la libertà di esercizio delle imprese al possesso dei requisiti, ma non lascia intendere come debba essere dimostrata questa condizione. Questo problema, più che la Camera di commercio, coinvolge le pubbliche amministrazioni competenti a vigilare sull’operato delle imprese, che dovrebbero ricevere adeguata informazione dell’accordo stipulato”.

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