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San Marino: la riforma dell’Università parte dall’amministrazione

da Redazione

Entro i primi mesi dell’anno la riforma dell’Università di San Marino tornerà in Consiglio per l’approvazione definitiva. Cambiano la governance e l’amministrazione, ecco le novità più rilevanti.

SAN MARINO – Nel Consiglio Grande e Generale di novembre è passata in prima lettura la “Legge quadro sulla istruzione universitaria e le istituzioni di cultura superiore”, ovvero la riforma dell’Università. Il progetto di legge sarà vagliato presumibilmente già nei prossimi giorni, o tutt’al più nelle prossime settimane, dalla I Commissione Consiliare Permanente.

Interpellato da San Marino Fixing, il Segretario di Stato alla Cultura e all’Università, Giuseppe Maria Morganti, ha assicurato l’intenzione della sua Segreteria di veder riportato in Aula il testo per l’approvazione definitiva “già nel Consiglio Grande e Generale di gennaio, o al più tardi in quello di febbraio”. In ogni caso l’iter della riforma è già lanciato in piena corsa.

 

FINALITÀ

Cosa prevede la riforma dell’Ateneo? L’art. 2 fissa le finalità: “L’università – viene specificato – promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura organizzandone la ricerca e lo studio ai più ampi livelli”.

L’art. 3 invece ne sancisce i principi generali. Innanzitutto viene ribadito che l’Università è un Ente Pubblico, dotato di autonomia organizzativa, didattica, scientifica e finanziaria, che conforma la propria azione a principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione, ispirandosi a criteri di efficacia e efficienza.

Viene fissato quale obiettivo strategico di sviluppo il principio dell’internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica – un passaggio questo che potrebbe rivelarsi fondamentale, per il futuro dell’ateneo del Titano. È inoltre detto che l’Università si identifica “nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo” e, al comma 5, viene precisato come l’Università sia disciplinata chiaramente dalla stessa riforma (e da ulteriori leggi e decreti di riferimento), dai Regolamenti di funzionamento e dal Codice Etico.

 

FINANZIAMENTO

Lo Stato finanzierà l’Università a copertura delle spese per il personale, per gli organi e la rappresentanza, per il funzionamento dei dipartimenti, per le spese di docenza per la parte non coperta dalle entrate per le rette e gli altri proventi. L’Università può altresì essere destinataria di altri finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.

 

 

GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

È il punto chiave della riforma, ovvero la nuova struttura amministrativa dell’Ateneo. Dopo aver registrato le rassicurazioni del Segretario Morganti sul fatto che dal punto di vista didattico l’autonomia gestionale dei docenti non verrà toccata, “neppure gli organi di gestione dell’Università”, torniamo all’esame del testo di legge. Il Titolo II (art. 11 e successivi) specifica i tre organi centrali della “nuova” Università di San Marino: il Rettore, il Consiglio dell’Università e il Senato Accademico. Poi ci sono gli organi amministrativi, le cui figure sono inquadrate nel Titolo V, art. 29 e successivi: Direttore Generale, i Coordinatori di Dipartimento e i Centri di servizio.

Il Rettore ha funzioni di indirizzo iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è anche il legale rappresentante del-l’Università. La sua nomina spetta al Consiglio Grande e Generale, su proposta del Consiglio dell’Università: resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato solo una volta. Niente (più) soluzioni perpetue, dunque, in futuro. Il Consiglio dell’Università è l’organo di governo amministrativo e scientifico, con funzioni di indirizzo strategico. Compito del Consiglio universitario anche l’approvazione della programmazione finanziaria e la sua sostenibilità. Vi fanno parte una decina di membri: oltre al Rettore (che lo presiede) anche quattro membri di natura politica (tre rappresentanti designati dal C.G.G. e un delegato della Segreteria di Stato di riferimento), un rappresentante ciascuno per i docenti, gli studenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo, più il Direttore Generale. Il Senato Accademico è invece l’organo che concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo; è presieduto dal Rettore ed è composto altresì da due membri di ciascun Consiglio di Dipartimento (che a loro volta sono strutture organizzative, le singole unità didattiche e di ricerca in cui è suddivisa l’Università), da un rappresentante ciascuno per i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

Venendo agli organi amministrativi invece il Direttore Generale (art. 29) è il rappresentante dell’organo di gestione tecnico-amministrativa dell’Ateneo ed ha una carica triennale (rinnovabile per un secondo mandato), i Coordinatori di Dipartimento hanno la responsabilità delle attività amministrativo-contabili e l’organizzazione del personale e delle strutture, mentre i Centri di Servizio – che dipendono direttamente dal Direttore Generale – sono centri di competenza specializzati con funzioni trasversali finalizzati al conseguimento di una elevata specializzazione e di una sempre maggiore efficienza.

 

PIANI TRIENNALI

Poiché è fondamentale che l’Università segua una rotta ben precisa, è prevista (art. 21) la stesura di documenti di programmazione strategica triennale, che saranno firmati dal Rettore ma nascono dalle indicazioni dei singoli Dipartimenti e coinvolgono tutti gli organi di governo e amministrativi. Tali documenti dovranno prevedere le attività da svilupparsi nel triennio successivo, il fabbisogno del personale e gli elementi economici di riferimento per l’elaborazione del bilancio di previsione. Sono previsti sistemi di monitoraggio interni ed esterni della qualità (art. 22 e 23) e sono previsti organi consultivi e di controllo. Tra questi segnaliamo il Patto Territoriale (art. 25) che è il “punto d’incontro tra l’Università e il territorio”, e comprenderà rappresentanti dell’Università, delle istituzioni del mondo culturale, economico, professionale, sindacale e associazionistico.

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