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San Marino, adempimenti FondISS: il caso dei co.co.pro.

da Redazione

La data è stata posticipata al 28 febbraio. Tutti gli obblighi e gli adeguamenti. Gestione separata, l’aliquota contributiva cresce dello 0,5% annuo.

 

Sul numero 4 di San Marino Fixing abbiamo anticipato che è stata posticipata al 28 febbraio 2013 la data – inizialmente prevista per fine gennaio – riguardanti gli adempimenti per il FondISS.

Dopo aver preso in esame il caso specifico dei soci di società di capitali, questa volta affrontiamo la gestione relativa ai collaboratori coordinati continuativi a progetto (co.co.pro.), per i quali prenderemo in esame la gestione separata e la previdenza complementare FondISS.


Gestione separata

 

Il riferimento normativo è il DD 156/2011. In base all’art. 5 del suddetto decreto e in base all’art. 18 della Legge 131/2005 anche i collaboratori coordinati e continuativi dovranno provvedere all’iscrizione al fondo di gestione separata dell’ISS. L’Istituto a sua volta è chiamato ad assegnare un codice identificativo (codice ISS) che il lavoratore dovrà richiedere all’Ufficio Contributi.

L’iscrizione per i rapporti già in essere doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2012. Per i rapporti avvenuti dopo il 1 gennaio 2012, l’iscrizione viene avviata in via automatica su comunicazione dell’Ufficio del Lavoro.

Veniamo ora alla contribuzione. La legge specifica che la contribuzione si applica ai compensi effettivamente percepiti secondo aliquote crescenti negli anni. Per l’anno 2012 la quota per la gestione separata era del 13%, ogni anno dal 2013 al 2016 è previsto un aumento dello 0,50% dell’aliquota contributiva, fino ad arrivare al 15% a regime nel 2016.

L’aliquota contributiva sopra indicata è per un terzo a carico del collaboratore e per i restanti due terzi a carico dell’azienda. Va sottolineato che nei confronti dei collaboratori non residenti vi è la responsabilità solidale dell’impresa per contribuiti, sanzioni, penalità ed interessi (L.200/2011, art. 57). Altra specifica: la quota del contributo a carico del collaboratore è deducibile dal reddito.

I contributi previdenziali devono essere versati all’ISS entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio o dalla scadenza del contratto/incarico.


Previd. complementare (FondISS)

 

In quanto iscritti al sistema di previdenza principale anche i collaboratori sono obbligati ad iscriversi al FondISS e a versare i relativi contributi. Sono esclusi dall’obbligo coloro che alla data del 22 dicembre 2011 avessero già compiuto il cinquantesimo anno d’età i quali potranno comunque aderire volontariamente (circolare 3/2013).

A carico dei titolari di co.co.pro. e dei relativi committenti, sono previste le seguenti aliquote da calcolare sulle somme effettivamente corrisposte. Dal 1 luglio 2012 aliquota dello 0,50%, dal 1 gennaio 2014 aliquota dell’1%, dal 1 gennaio 2016 aliquota dell’1,50%, dal 1 gennaio 2018 aliquota del 2%.

L’art.15 della norma in esame, ai sensi della Legge 168/1985 prevede tre tranche di versamento: il primo acconto il 31 luglio, il 30 novembre il secondo acconto, il 30 giugno dell’anno successivo il conguaglio. Tuttavia la modulistica predisposta dagli uffici pubblici ha previsto un versamento unico analogo a quello della gestione separata (entro il 30 gennaio dell’anno successivo o dopo 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro).


Non residenti: trattamento fiscale

 

Nei confronti dei co.co.pro., l’azienda opera quale sostituto d’imposta. A decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta d’imposta sui compensi erogati a soggetti non residenti per i rapporti di collaborazione di cui all’art. 18 L. 131/2005, deve essere effettuata sul compenso effettivamente erogato al netto della quota contributiva previdenziale a carico del collaboratore. La ritenuta si versa entro il bimestre successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sull’intricata materia è possibile contattare gli esperti dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese.

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