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San Marino, pensioni Consiglieri: per 3 legislature non si superano 300 euro

da Redazione

L’importo deve essere erogato agli ex Consiglieri purché non titolari di reddito da pensione superiore al tetto di 43.134 euro annuali.

 

di Alessandro Carli

 

Per i nuovi sessanta Consiglieri, come prevede la legge, ci sarà una pensione aggiuntiva. Per capire quale sarà il peso della previdenza, ci viene incontro la normativa numero 38 del 1997 n.38, un po’ datata (la valuta è ancora in lire e si parla del “compimento del sessantesimo anno di età”) ma certamente utile per “pesare” il compenso. Il Decreto Legislativo parla di “300 mila lire per chi è stato Consigliere per una legislatura; 400 mila lire per chi è stato Consigliere per due legislature; 500 mila lire per chi è stato Consigliere per tre o più legislature”. L’ammontare del compenso – chiarisce la L. 38/97, “è rivalutato annualmente sulla base della variazione del costo della vita”.

Per capire la rivalutazione della pensione, ci viene in aiuto il Decreto Legislativo numero 39 del 2005 che, conferma la Segreteria istituzionale, “è quello su cui vengono effettuati ancora oggi i conteggi”. Vediamo assieme le retribuzioni: per chi è stato Consigliere per una legislatura, l’importo mensile è di 180,39 euro, che sale a 240,81 per chi ricopre due legislature e si spinge sino a 300,99 euro per chi è stato Consigliere per tre o più legislature. In base all’art. 76 della Legge 22/12/2010 n. 194, gli importi mensili dei compensi percepiti dagli ex Consiglieri da gennaio 2011 sono decurtati del 10% .

L’art. 22 della Legge 5/10/2011 n. 158 ai punti 2 e 3 prevede che il compenso di cui all’art. 1 della Legge 20/3/1997 n. 38 (“Compenso per attività svolta dagli ex Membri del Consiglio Grande e Generale”) deve essere erogato agli ex Consiglieri purché non titolari di reddito da pensione superiore al tetto di 43.134,00 annuali (fissato da Decreto Delegato 6 febbraio 2012 n. 8) e che l’eventuale eccedenza rispetto al predetto tetto sia decurtata dal compenso ex Consigliere. Quindi dal 01/01/2012 nel caso in cui l’ex Consigliere risulti titolare di reddito da pensione annuale superiore al tetto, viene sospesa l’erogazione del compenso, mentre se la somma del reddito da pensione più il compenso ex Consigliere annuali percepiti supera il tetto, si eroga il compenso ex Consigliere fino al raggiungimento del tetto stesso. Come ultima ipotesi, se la somma del reddito da pensione più il compenso ex Consigliere annuali non supera il tetto, l’interessato continuerà a percepire il compenso per intero.

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