Home FixingFixing Con la riforma previdenziale in pensione a 66 anni (dal 2021)

Con la riforma previdenziale in pensione a 66 anni (dal 2021)

da Redazione

Legge 158/2011: resta valido sul Titano il modello retributivo, sia pure con diversi correttivi. Aggiornamento peggiorativo delle prestazioni, iscrizione al fondo anche per i Co.Co.Pro.

 

 

Legge n. 158 del 2011. Se ne parlerà a lungo, anche in futuro. E non a caso: si tratta della riforma del sistema previdenziale. Al suo interno prevede numerose e sostanziali disposizioni che vanno a modificare la precedente legge dell’8 novembre 2005 n. 157. E se la decisione è stata quella di mantenere il sistema previdenziale retributivo, vengono oggi introdotti correttivi a tale sistema, con l’aggiunta dell’introduzione di un fondo a gestione separata per particolari figure di lavoratori. Vediamo dunque gli aspetti salienti della riforma, ricordando che sul numero 44 di Fixing abbiamo analizzato come cambia il tasso di sostituzione con la riforma, e dunque quanto andranno a prendere di pensione le nuove generazioni. L’art. 2 della legge 158/2011 conferma che la prestazione pensionistica si raggiunge con 60 anni di età anagrafica e 40 anni di anzianità contributiva, ma introduce la possibilità di ottenere tale trattamento in maniera anticipata (fino ai 57 anni), sia pure in misura ridotta e in via permanente, a condizione che la somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva sia pari almeno a 100.

 

Le categorie e i Co.Co.Pro.


L’art. 3 riguarda l’autonomia e l’autosufficienza del Fondo Pensioni, che viene articolato in tre macrocategorie: lavoratori Dipendenti, Autonomi ed Agricoli. All’interno dei lavoratori Autonomi si distinguono altre 8 categorie: Liberi professionisti, Commercianti, Artigiani, Imprenditori, Agenti e Rappresentanti, Soci di Srl (residenti), Collaboratori Coordinati e Continuativi a Progetto e infine Amministratori e Presidenti di società di capitali. I soggetti appartenenti alle ultime tre categorie (soci di srl residenti, Co.Co.Pro. e Amministratori e Presidenti di società di capitali, confluiscono obbligatoriamente nel nuovo istituito Fondo Gestione Separata. L’istituzione di questo nuovo fondo (art. 4) rappresenta la novità più significativa. L’argomento è approfondito sul nostro sito, www.sanmarinofixing.com, in particolare qui ci soffermiamo sulla peculiare situazione dei Co.Co.Pro., i Collaboratori Coordinati e Continuativi a Progetto (ex art. 18 della Legge 131/2005 e art. 5 Decreto Legge 156/2011). L’iscrizione al fondo dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012 per i rapporti già in essere, per i nuovi rapporti (dopo il 1 gennaio 2012) l’iscrizione avverrà in via automatica su comunicazione dell’Ufficio del Lavoro. Sui compensi percepiti verrà applicata un’aliquota contributiva crescente negli anni, si va dal 13% del 2012 al 15% del 2015. Tale aliquota sarà per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico dell’azienda. E poi c’è il caso degli Amministratori e Presidenti di Società di Capitali: anche in questo caso potrete trovare gli approfondimenti on line, ma qui possiamo chiarire che nella definizione, alquanto vaga, di Amministratori, rientrano l’Amministratore Unico e l’Amministratore Delegato, con esclusione dunque dei membri del CdA. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l’attuale aliquota a loro carico, pari al 3,9%, subirà un incremento annuale dello 0,30% a partire dal 1/1/2012, per 5 anni, cosicché alla data del 1/1/2016 sarà pari al 5,4%. In questa fase, considerata la congiuntura economica particolarmente negativa, il legislatore ha ritenuto opportuno non prevedere un contributo anche a carico dei datori di lavoro che avrebbe incrementato il costo del lavoro. Tuttavia è in procinto di andare in seconda lettura, per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale, il provvedimento per l’introduzione della previdenza complementare che, a regime, comporterà un versamento contributivo del 4% di cui il 2% a carico del lavoratore e il 2% a carico del datore di lavoro. L’Art. 12 prende in esame l’adeguamento dell’età pensionabile di vecchiaia, portandolo dal 1 gennaio 2019, per tutti i soggetti assicurati, non più al compimento dei 65 anni di età ma la innalzerà di 6 mesi. Dal 1 gennaio 2012 sarà necessario aver compiuto 66 anni.

 

Peggiorano le prestazioni


Importante anche l’aggiornamento delle prestazioni, previsto dall’art. 17: fermo restando le quote percentuali già maturate sulla base delle precedenti disposizioni di legge dal 1/1/2012 per il calcolo delle prestazioni pensionistiche si applica infatti la percentuale del 2% sul 50% del reddito e dello 0,75% (anziché il precedente 1,50%) sulla restante parte, fermo restando il limite dei 42.000 euro. La novità è che per determinare la retribuzione media mensile sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi verranno sommate rispettivamente le retribuzioni annuali e i redditi annuali degli ultimi 20 anni precedenti il pensionamento. Ricordiamo che la legge 157/2005 prendeva in considerazione le retribuzioni annuali relative agli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e i redditi annuali degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi.  E’ evidente che la somma di questi due interventi determinerà una considerevole  diminuzione delle prestazioni pensionistiche. Ricordiamo che la presente Legge è stata pubblicata il 6 ottobre 2011 ed è entrata in vigore il 21 ottobre 2011.

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