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San Marino, Fascicolo di intervento per l’antincendio consegna posticipata a settembre

da Redazione

Due articoli asciutti nella stesura ma non nei contenuti. Il decreto delegato numero 74 del 2 maggio 2011 – che riferisce del fascicolo d’intervento per le attività a maggiore rischio d’incendio – porta due importanti novità.

SAN MARINO – Due articoli asciutti nella stesura ma non nei contenuti. Il decreto delegato numero 74 del 2 maggio 2011 – che riferisce del fascicolo d’intervento per le attività a maggiore rischio d’incendio – porta una particolare specifica alla voce “sostanze pericolose” e uno slittamento – come sollecitato a gran voce dall’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese – della documentazione da compilare e presentare al Servizio di Protezione Civile, che si sposta dal 6 maggio 2011 al 30 settembre 2011.

 

DD 74/2011

L’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146 viene modificato come segue: “sostanze pericolose”: i gas, i liquidi o i materiali solidi esplodenti, infiammabili, combustibili, comburenti, tossici, nocivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per ciclo riproduttivo, pericolosi per l’ambiente, corrosivi, radioattivi, e comunque sostanze e preparati etichettati come pericolosi, ai sensi della Direttiva Europea CEE 67/548/CE e successive modifiche ed integrazioni”.

Al fine di consentire ai soggetti individuati dal Decreto Delegato 6 agosto 2010 numero 146 di produrre la documentazione di cui al predetto decreto delegato, i termini previsti sono prorogati all’inizio dell’autunno, precisamente al 30 settembre 2011. Qualora la scadenza si verifichi antecedentemente al termine del 30 settembre 2011, tale scadenza è da intendersi prorogata al predetto termine.

 

Fascicolo di intervento

La documentazione, che riguarda le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio di incendio deve contenere le seguenti informazioni, da produrre in formato sia elettronico che cartaceo: scheda informativa generale; elaborati grafici.

La scheda informativa generale deve comprendere:

a) Ragione sociale dell’attività, o elementi identificativi dei locali, depositi, edifici o impianti;

b) Indirizzo completo;

c) Foglio/i e particella/e;

d) Nominativo dell’esercente dell’attività o, in mancanza di attività esercitata, del responsabile degli edifici, depositi, locali o impianti;

e) Nominativi di almeno due soggetti reperibili, in possesso delle chiavi di accesso allo stabile, e relativi numeri telefonici;

f) Individuazione numerica delle attività a maggior rischio;

g) Informazioni generali sul-l’attività principale e sulle eventuali attività secondarie rientranti tra quelle a maggior rischio di incendio.

Per quel che concerne gli elaborati grafici, il Decreto Delegato di riferimento spiega che devono comprendere:

a) Planimetria generale in scala da 1:1000 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalle quali risultino l’ubicazione delle attività rispetto al contesto circostante; le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili alle aree esterne e all’edificio, con indicazioni di portata per le rampe, i punti di raccolta esterni; gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici) posti all’interno della proprietà; l’ubicazione degli organi di manovra principali degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici e quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attività è inserita ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;

b) Pianta in scala da 1:100 a 1:500, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relativa a ciascun piano, recante l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio

e le misure di sicurezza. Tra le altre cose, va indicata la destinazione d’uso di ogni locale con indicazione della ubicazione delle sostanze pericolose; l’individuazione delle aree a rischio specifico ed impianti analoghi e l’ubicazione degli organi di manovra di piano degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici.

a cura della Red. ec.

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