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Come può un frontaliere recuperare in Italia le trattenute versate?

da Redazione

Come può un lavoratore frontaliere italiano recuperare almeno in parte le trattenute versate a San Marino? La domanda del lettore, da Fixing n.15 la risposta del nostro esperto, Fabrizio Cremoni.

SAN MARINO – Come può un lavoratore frontaliere italiano recuperare almeno in parte le trattenute versate a San Marino? La domanda del lettore, la risposta del nostro esperto, Fabrizio Cremoni.

Gentile Dott. Cremoni,

le volevo porre un quesito circa una situazione per la quale nutro diversi dubbi.

Ho un cliente persona fisica che sarà assunto da qui a breve da un datore di lavoro sammarinese. Lui continuerà ad avere la residenza in Italia poiché la sua casa e la sua famiglia restano in Italia. Farà sostanzialmente il pendolare, non so se giornaliero o settimanale.

Come deve comportarsi per la dichiarazione dei redditi a venire?

Dovrà dichiarare qualcosa in Italia o sarà esentato essendo tassato direttamente dal datore di lavoro sammarinese?

Inoltre, secondo lei, risultando disoccupato in Italia, potrà essere portato a carico della moglie lavoratrice? (io sinceramente non credo).

Qual è la convenzione di riferimento tra la Repubblica di San Marino e l’Italia?

La ringrazio per aver dedicato tempo al mio quesito.

Cordialmente la saluto,

Dott. Paolo Favale


– – –


Il lavoratore italiano presso un datore sammarinese assume la qualifica impropria di “frontaliero”.

Come tale dall’anno 2003 deve dichiarare quanto percepito dal datore RSM nella propria dichiarazione italiana potendo contare su un’esenzione annua di € 8.000 attualmente in vigore fino all’anno 2011 incluso.

Ovviamente pagherà le tasse in Italia e potrà recuperare buona parte di quelle trattenute nella Repubblica di San Marino attraverso l’articolo 165 del T.U.I.R. italiano (credito per le imposte pagate all’estero).

Non potrà essere considerato fiscalmente a carico di nessuno avendo un reddito che se anche in parte esente supera le soglie minime previste dalla normativa italiana.

La convenzione Italia – San Marino, pur essendo stata firmata il 21 marzo 2002 non è ancora entrata in vigore; pertanto in materia di imposte sul reddito non vi è alcuna convenzione da applicare.

Spero di essere stato esaustivo.

Dott. Fabrizio Cremoni

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