Home FixingFixing S.Marino, L.31/98: Comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro

S.Marino, L.31/98: Comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro

da Redazione

La sentenza del Tribunale che ha confermato in appello la condanna penale del “Responsabile della Sicurezza” della società Libra Industriale ad una pena pecuniaria di 2.000 euro circa per lesioni colpose, ci offre lo spunto per parlare di responsabilità negli ambienti di lavoro.

di Alessandro Carli

SA N MARINO – La sentenza del Tribunale che ha confermato in appello la condanna penale del “Responsabile della Sicurezza” della società Libra Industriale ad una pena pecuniaria di 2.000 euro circa per lesioni colpose, ci offre lo spunto per parlare di responsabilità negli ambienti di lavoro.
“Sono anni – commenta l’Anis – che segnaliamo questo tipo di difficoltà. Se un imprenditore scrive ad un giornale le proprie preoccupazioni, con ogni probabilità la normativa in vigore – la L. 31/98 – dovrebbe essere rivista, perlomeno in alcuni punti, in quanto al datore di lavoro non può sempre essere assegnata la responsabilità oggettiva”.
In questi anni il tema dei comportamenti sicuri è diventato sempre più centrale nella discussione su cosa sia necessario fare in Italia per prevenire gli infortuni e le malattie professionali nei luoghi di lavoro. I comportamenti sicuri si contrappongono a quelli insicuri, ai comportamenti errati, agli errori umani che sono la causa della maggioranza degli infortuni, degli incidenti o dei quasi-incidenti sul lavoro. Azzerare gli errori è impossibile. Tuttavia in una efficace gestione della sicurezza è necessario non solo mettere in atto idonee misure di prevenzione per diminuirne le conseguenze, ma anche promuovere tra tutti gli attori della sicurezza aziendale comportamenti sicuri riducendo i comportamenti errati e migliorando la percezione dei rischi.
Chiunque lavori in una azienda che produce, ed in particolar modo nel settore metalmeccanico, è consapevole che il rischio di un incidente incombe anche per il verificarsi, talvolta, di fatti imprevedibili. La giurisprudenza sammarinese ritiene sempre il datore di lavoro penalmente responsabile, nonostante la normativa che regola il settore, la Legge 31/98, spieghi anche gli impegni e le attenzioni a cui deve sottostare il lavoratore.
Senza addentrarsi sui ruoli e sulle responsabilità, la legge 31/98, all’articolo 8, stabilisce gli obblighi dei lavoratori. E’ responsabilità di ciascun lavoratore avere cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle informazioni e alla formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare, i lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della prevenzione e protezione, collettive e individuali;
b) utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di sicurezza;
c) non disattivare o manomettere i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione, i sistemi di rilevamento;
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro e/o a quanti hanno una funzione specifica in materia di prevenzione e protezione le situazioni di lavoro che possano costituire un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualunque difetto dei sistemi di protezione;
e) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
f) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle altre autorità competenti o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere affinché i lavoratori ricevano le informazioni riguardanti:
a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti l’impresa in generale;
b) il Servizio di Prevenzione e Protezione; il medico del lavoro; il piano di emergenza e di pronto soccorso.
II datore di lavoro avvalendosi anche dei dirigenti e dei preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ha l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza specificatamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulle proprie mansioni, in occasione di:
a) assunzione;
b) trasferimento o cambiamento di funzione;
c) introduzione o cambiamento di attrezzature, impianti, metodologie di lavoro.
Là dove si ritiene necessario, tale formazione deve essere ripetuta.
I lavoratori con particolari incarichi a riguardo della sicurezza devono avere una formazionespecifica per tali incarichi, che per legge deve essere svolta durante l’orario di lavoro.
Le linee guida relative alla informazione e formazione, contenenti i requisiti minimi
necessari, sono contenute in decreto reggenziale predisposto dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale avvalendosi del Servizio Igiene Ambientale sentite anche le associazioni riconosciute dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Certo, esistono gli obblighi del datore, come esistono quelli dei lavoratori. I giudici però tendono concentrarsi su quelli dei datori, mentre quelli a carico dei lavoratori sono quasi sempre “ignorati”.

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