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Il trust, rapporto giuridico per l’affidamento di beni

da Redazione

Cos’è il trust? Ogni traduzione dall’inglese è riduttiva. Di fatto è un rapporto giuridico per l’affidamento di beni, per ottenere uno specifico fine. La guida di Fixing a questo strumento.

Se proprio si vuole tradurre il termine “trust”, la parola che in italiano più si avvicina al significato intrinseco di questo istituto giuridico proveniente dal mondo anglosassone è “affidamento”. Si tratta in buona sostanza di uno strumento complesso di pianificazione e gestione patrimoniale basato appunto sulla “fiducia”. Uno strumento che in Italia negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo significativo, e che vede la legislazione sammarinese all’avanguardia. La legge numero 37 del 17 marzo 2005, che disciplina in maniera sistematica i trust della Repubblica di San Marino, rappresenta infatti il primo documento del genere in lingua italiana; tale legge sarà presto riformulata: il nuovo testo potrebbe passare in Consiglio Grande e Generale in prima lettura già nel mese di novembre.


COS’È UN TRUST
Secondo la Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata in Italia nel 1992) che introduce il trust nell’ordinamento della penisola, si stabilisce (articolo 2) che con il termine trust si debbano intendere i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o “mortis causa”, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario oppure per uno specifico fine. Le possibilità di utilizzo di un trust sono estremamente varie, ma prima di tutto va detto che il trust è assolutamente plasmabile sulle specifiche esigenze del beneficiario. Questo strumento può essere utilizzato per raggiungere molteplici finalità nella gestione, l’amministrazione e la protezione di patrimoni, nella soluzione di vicende successorie (integra e rafforza le disposizioni testamentarie), in ambito aziendale, e può inoltre offrire vantaggi di carattere fiscale. In linea teorica possono essere conferiti in un trust tutti i beni mobili o immobili e tutti i diritti reali che appartengono a persone fisiche e/o a società (ad esempio titoli di credito, conti bancari, azioni societarie, opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, immobili, ma l’elenco è estremamente lungo e comprende non solo la piena, ma anche la nuda proprietà).

 

I SOGGETTI DEL TRUST
Alla costituzione e alla gestione di un trust, intervengono generalmente tre soggetti: il disponente (o settlor), il trustee (gestore) e il beneficiario.
Un trust si crea quando un soggetto (disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (il trustee), che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (il beneficiario o i beneficiari), a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.
Il settlor o disponente è il proprietario dei beni che vengono ceduti al trustee: una volta che viene costituito un trust, e le disponibilità finanziarie sono state trasferite dal settlor al trustee, il disponente può dichiarare giuridicamente di non possederle più: questo fa del trust uno strumento di straordinaria efficacia per proteggere le disponibilità finanziarie e i beni dalle eventuali ipotetiche pretese da parte di terzi.
Il trustee invece è il “direttore” ufficiale del trust. Quello del trustee è un ruolo di assoluta fiducia, anche perché di fatto il settlor gli trasferisce le proprie disponibilità finanziarie e i propri beni, che il trustee amministrerà ufficiosamente su istruzione del settlor suo cliente. Nello specifico, la legge sammarinese che disciplina il trust prevede per il trustee importanti requisiti oggettivi: il trust amministrato a San Marino deve avere per trustee almeno un soggetto autorizzato residente a San Marino, o un soggetto qualificato estero di un Paese che opera in condizioni di reciprocità. Il trustee deve inoltre esser una società di capitali (bancaria, finanziaria, fiduciaria) allo scopo di osservare precise regole di condotta e standard professionali normati dalla legge stessa, con specifiche e dettagliate responsabilità del trustee.
Il beneficiario invece è la persona che riceverà alla fine le disponibilità finanziarie del trust: anche lo stesso settlor può essere il beneficiario del trust.

 

LA “CHIAVE” DEL TRUST
Che cosa caratterizza il punto di forza del trust? La “segregazione” dei beni trasferiti dal disponente al trustee, con la piena “separazione dei patrimoni”. Una volta creato un trust infatti tali beni non sono più soggetti alle pretese di creditori del disponente (poiché non fanno più parte del suo patrimonio), dei creditori personali del trustee (poiché non li deterrà a titolo personale ma appunto in qualità di trustee) né dei beneficiari (almeno sino a quando non riceveranno tali beni dal trustee).

Loris Pironi

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