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Avviate le procedure per la liquidazione sino all’anno 1998

da Redazione

Interessi sulle giacenze di magazzino. L’ANIS: "Da corrispondere anche per il periodo 1999-2001". 

A latere di tutte le attualità – rifiuti speciali, operatività delle banche, ecc. – l’Ufficio Tributario di San Marino ha finalmente avviato le procedure per la liquidazione degli interessi sulle giacenze di magazzino sino all’anno 1998. L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese ha periodicamente rinnovato questa istanza: oggi un primo passo è stato compiuto, ma la strada è ancora lunga. L’ANIS infatti sostiene che gli interessi dovranno essere corrisposti anche per gli anni dal 1999 al 2001 poiché, all’abrogazione della Legge 21 novembre 1990 n. 140 – quella appunto relativa alla ‘Corresponsione di interessi sulle giacenze di magazzino’ – si è giunti solo nel dicembre del 2001 sulla base di quanto disposto dall’articolo 31 della Legge 12 dicembre 2001 n. 130, mentre per quanto riguarda gli esercizi di bilancio, 1999, 2000, 2001, era stata semplicemente sospesa la corresponsione con le Leggi 127/1998, 125/1999 e 118/2000. Ma ripercorriamo, passo per passo, il susseguirsi delle leggi in materia. Il 21 novembre del 1990 gli Eccellentissimi Capitani Reggenti dell’epoca Cesare Antonio Gasperoni e Roberto Bucci firmarono la Legge n. 140. Tale Legge, attraverso 7 articoli, definiva che “Gli operatori economici che hanno assunto la qualifica di esportatore abituale ai sensi del provvedimento amministrativo di cui all’art. 9 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 hanno diritto a percepire, su loro richiesta, e con le modalità ed i limiti di cui agli articoli che seguono, un interesse annuo commisurato alla imposta sulle importazioni incorporata nelle giacenze di magazzino (art. 1)”. Per la determinazione delle giacenze “si fa riferimento alla situazione dell’esercizio o dell’anno precedente a quello in cui si chiede l’interesse, quale risulta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi. Se nel periodo si è avuto un decremento delle giacenze, si fa riferimento alle rimanenze finali. Se nel periodo si è avuto un incremento delle giacenze, si fa riferimento alle giacenze iniziali. L’ammontare delle giacenze “è proporzionato sulla base di un coefficiente pari al rapporto fra il fatturato esportato ed il fatturato totale dell’impresa”. L’ammontare dell’imposta sulle importazioni incorporata nelle rimanenze, determinata come sopra, “si ottiene applicando alle rimanenze stesse valutate in base agli articoli 2 e 3 l’aliquota media della imposta sulle importazioni corrisposta dall’impresa nell’anno o esercizio di cui all’art. 2. Sull’importo così determinato dell’imposta sulle importazioni si applica un interesse annuo pari al tasso legale del 7%”. La legge n. 140 del 1990 venne fatta decadere 11 anni più tardi, nel dicembre del 2001, sulla base di quanto disposto dall’articolo 31 della Legge 12 dicembre 2001 n. 130, che, in maniera asciutta, testualmente sottolinea: “E’ abrogata la Legge 21 novembre 1990 n. 140, la cui applicazione era già stata sospesa per gli esercizi finanziari 1999–2000–2001”. Per quanto concerne gli esercizi di bilancio per gli anni 1999, 2000 e 2001, era stata semplicemente sospesa la corresponsione con le Leggi 127/1998, 125/1999 e 118/2000. L’articolo 13 della Legge 127/1998 specifica che “E’ sospesa, per l’esercizio finanziario 1999, la corresponsione dell’interesse previsto dall’articolo 1 della Legge 21 novembre 1990 n. 140 con l’impegno del Congresso di Stato di porre allo studio uno o più interventi alternativi”. L’articolo 14 della 125/1999 ribadisce che “E’ sospesa, per l’anno 2000, la corresponsione dell’interesse previsto dall’articolo 1 della Legge 21 novembre 1990 n. 140” ma aggiunge che “E’ autorizzato l’impegno dello stanziamento iscritto sul capitolo 1-3-2850 da utilizzare sia per il pagamento di eventuali conguagli relativi agli anni pregressi sia per il finanziamento di interventi alternativi, aventi la medesima finalità”. Stessa citazione nella Legge 118/2000, chiaramente in riferimento all’anno 2001.

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