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REACH, richieste di denominazione chimica alternativa di sostanze contenute nelle miscele

da Redazione

Il nuovo form consente ai produttori, importatori e utilizzatori a valle di sottomettere tale richiesta qualora possano dimostrare che l’indicazione di tale sostanza nell’etichetta o nella scheda dati di sicurezza arrechi pregiudizio al segreto commerciale ed in particolare ai loro diritti di proprietà intellettuale.

 

 

L’ECHA ha attivato la nuova procedura per la presentazione delle richieste di denominazione chimica alternativa di sostanze contenute in miscele. Il nuovo form consente ai produttori, importatori e utilizzatori a valle di sottomettere tale richiesta qualora possano dimostrare che l’indicazione di tale sostanza nell’etichetta o nella scheda dati di sicurezza arrechi pregiudizio al segreto commerciale ed in particolare ai loro diritti di proprietà intellettuale. La richiesta può essere presentata per la sostanza che è classificata esclusivamente in alcune categorie di pericolo e che non abbia alcun limite comunitario di esposizione sul luogo di lavoro (articolo 24 del Reg. CLP). Tale richiesta è già attuabile, in base al D.Lgs. n.65 del 14 marzo 2003, ma con modalità differenti:

 

1. In data anteriore al 1° giugno 2015, se una miscela non è stata ancora classificata, etichettata e imballata a norma del CLP ma ancora a norma della Direttiva 99/45/CE, qualsiasi richiesta di usare una denominazione chimica alternativa deve essere effettuata in linea con le disposizioni della Direttiva 99/45/CE (Italia in base all’art.14 e Allegato V del D.Lgs n.65 del 14 marzo 2003). La richiesta deve quindi essere indirizzata all’Autorità Competente dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato. Se la richiesta viene approvata in data anteriore al 1° giugno 2015, l’utilizzo della denominazione chimica alternativa approvata può continuare anche dopo il 1° giugno 2015 (art.24.9 del CLP).

 

2. Qualora una miscela sia classificata, etichettata e imballata conformemente al CLP in data  Anteriore al 1° giugno 2015, la richiesta deve essere effettuata in linea con le disposizioni del regolamento CLP. La richiesta dovrà, in questo caso, essere inviata all’ECHA e non all’Autorità competente dello Stato membro e prevede il pagamento di una tariffa, prevista dal Regolamento 440/2010, in base alle dimensioni dell’impresa.

 

Il 1° Gennaio 2012 entrerà in vigore il 35° emendamento del Codice IMDG; la normativa estende la sua applicabilità anche a tutto il contesto nazionale dove viene prodotta, immagazzinata, imballata e trasportata merce pericolosa destinata al trasporto marittimo.

 

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