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San Marino, la convenzione Unesco sul buon insegnamento

da Redazione

L’educazione deve essere sempre tesa “allo sviluppo dei diritti umani”.

UNESCO

 

San Marino ha dato piena esecuzione alla Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel campo dell’insegnamento, fatta il 14 dicembre 1960 a Parigi (Allegato A) a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della Convenzione medesima. Lo riporta il Decreto Consiliare nr. 38 del 2 marzo 2020.

Il termine “discriminazione” (art. 1) comprende ogni forma di distinzione, esclusione, limitazione o preferenza che, fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, abbia lo scopo di distruggere o alterare l’uguaglianza di trattamento in materia di insegnamento, e specificatamente: a) D’allontanare una persona o un gruppo dall’accesso ai diversi tipi o gradi dell’insegnamento; b) Di limitare a un livello inferiore l’educazione di una persona o di un gruppo; c) Sotto riserva di quanto detto all’articolo 2 di questa Convenzione, di istituire o di mantenere dei sistemi o delle istituzioni di insegnamento separate per delle persone o dei gruppi; d) Di porre una situazione o un gruppo in una posizione incompatibile con la dignità umana.

Quando sono ammesse dallo Stato, le situazioni seguenti non sono considerate come discriminanti al senso dell’articolo primo della Convenzione: a) La creazione o il mantenimento di sistemi o di istituzioni d’insegnamento separati per gli allievi dei due sessi, quando questi sistemi o istituzioni presentino equivalenti facilità d’accesso all’insegnamento, dispongano di un personale insegnante che abbia qualificazioni dello stesso ordine, e di locali scolastici e equipaggiamento della stessa qualità, e permettano di seguire gli stessi programmi di studi o programmi equivalenti; b) La creazione o il mantenimento, per motivi d’ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituzioni separate che corrispondono alla scelta dei genitori o dei tutori legali degli allievi, se l’adesione a questi sistemi o il frequentare tali istituzioni resta facoltativo e se l’insegnamento dispensato è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l’insegnamento dello stesso grado; c) La creazione o il mantenimento di istituzioni di insegnamento private, se tali istituzioni hanno per obiettivo non l’esclusione di un gruppo qualsivoglia, ma di incrementare le possibilità di insegnamento che offrono i poteri pubblici, se il loro funzionamento risponde a questo obiettivo e se l’insegnamento impartito è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l’insegnamento dello stesso grado.

Gli Stati parte delle Convenzione (art. 5) concordano: a) Che l’educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e inoltre lo sviluppo delle attività dell’ONU per il mantenimento della pace; b) Che è importante rispettare la libertà dei genitori, o in caso dei tutori legali, di: scegliere per i loro figli istituzioni che non siano quelle pubbliche, ma conformi alle norme minimali che possono essere prescritte o approvate dalle autorità competenti; di far assicurare, secondo le modalità d’applicazione proprie alla legislazione di ogni Stato, l’educazione religiosa e morale dei figli conformemente alle loro convinzioni; che inoltre nessuna persona e nessun gruppo dovrebbero essere costretti a ricevere un’istruzione religiosa incompatibile con le loro convinzioni; c) Che è importante riconoscere ai membri delle minoranze nazionali il diritto di esercitare delle attività educative che siano loro proprie, compresa la gestione scolare e, secondo la politica di ogni Stato in materia di educazione, l’impiego o l’insegnamento della propria lingua, a condizione tuttavia che:

1) Questo diritto non venga esercitato in modo che impedisca ai membri delle minoranze di comprendere la cultura e la lingua dell’insieme della collettività e di prendere parte alle sue attività, o in modo da compromettere la sovranità nazionale;

2) Il livello dell’insegnamento in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; e

3) Il frequentare le dette scuole sia facoltativo.

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