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San Marino, definiti i permessi di soggiorno per motivi di lavoro del 2021

da Redazione

DD nr. 208 del 2020: saranno 300 quelli “stagionali”, 625 invece quelli “temporanei”. Il numero massimo per gli infermieri in servizio presso l’ospedale di Stato sarà di 45 unità.

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di Alessandro Carli

 

Stabilito il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2021 (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche).

Il Decreto Delegato numero 208 del 2020 evidenzia che per i primi (soggiorno stagionali per motivi di lavoro numero) il tetto è stato stabilito in 300, così ripartiti:

a) 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.

b) 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è di 625 così ripartiti:

a) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità;

b) 100 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;

c) 460 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;

d) 25 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d’internazionalizzazione del settore bancario, industriale, tecnologico, universitario, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell’articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage e/o tirocinio curriculare compilato da docente universitario;

e) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e delle attività artistiche.

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell’equipaggio di natanti sammarinesi, (di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge 18 giugno 2010 n.118 e successive modifiche), è di 10. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato (di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche) è di 45; quello per i docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25; quello invece per i programmi vacanza/lavoro (di cui all’articolo 10-bis della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche) è di 1.125.

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