Il DD nr. 209 del 2020 va a modificare l’articolo 1 del DD 106/2012. Dalla selezione per titoli a quella interna sino alla nomina per chiara fama.
di Alessandro Carli
Nell’esercizio delle deleghe della Legge 108/2009 “Legge sulla Dirigenza” e della Legge 107/2009 “Concorsi ed altre forme di selezione”, il Decreto Delegato 209/2020 detta norme modificative dell’art. 1 del Decreto Delegato 21/2013 delle disposizioni del Titolo IV del DD 106/2012.
Il nuovo regime retributivo non si applica ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 24, comma 3, della Legge n.108/2009, non esercitino l’opzione ivi prevista per tale trattamento. Qualora l’opzione di cui al comma 4 sia esercitata, il nuovo trattamento retributivo è erogato a partire dal mese successivo a quello della dichiarazione. Nel Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, dei membri del Comitato Esecutivo dell’ISS, dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), degli appartenenti alla carriera diplomatica e ai dirigenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale. Il nuovo regime non si applica al Direttore AASS e al Dirigente dell’Ufficio Tributario. I bandi di concorso o di selezione relativi alle posizioni dirigenziali specificano il trattamento retributivo applicato. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, il trattamento retributivo del personale deve comunque prevedere una componente variabile correlata al raggiungimento di obiettivi e i relativi contratti devono disciplinare, anche mediante il richiamo di altre norme, le modalità di valutazione della prestazione e l’eventuale recesso anticipato dal rapporto per mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi. Agli appartenenti alla carriera diplomatica preposti alla direzione a tempo determinato di Unità Organizzativa del Dipartimento Affari Esteri si applica, per il periodo di copertura della posizione dirigenziale, il vecchio regime retributivo. Tali norme di revisione regoleranno le modalità di valutazione della prestazione e le conseguenze del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi. Gli importi delle voci retributive sono lordi mensili, erogati per 13 mensilità, salvo diversamente ed espressamente indicato, e sono modificabili con decreto anche in relazione alle rivalutazioni previste nel Contratto Collettivo di Pubblico Impiego.
SELEZIONE PER TITOLI
Prevede la sola valutazione dei titoli previsti dal bando, sufficienti a dimostrare la professionalità del candidato, ed è effettuata dalla commissione di valutazione.
SELEZIONE INTERNA
Qualora si voglia rivolgere la selezione al personale già in servizio nel Settore Pubblico Allargato, si tiene conto delle disponibilità che pervengono a seguito della pubblicazione del bando di selezione interna. In caso di selezione per il reclutamento dei dirigenti con contratto a termine si tiene conto delle disponibilità di cui alla lista prevista dalla Legge 108/2009.
NOMINA PER CHIARA FAMA
Per la copertura di posizioni di particolare rilevanza strategica oppure qualora vi sia l’esigenza di instaurare un rapporto di collaborazione con una struttura di riferimento nazionale o estera che sia di eccellenza nel proprio settore, l’assunzione di personale può avvenire mediante nomina per chiara fama, senza necessità di attivare forme di selezione. La nomina per chiara fama è consentita nei confronti di soggetti che godano di elevato prestigio culturale per la rilevanza della produzione scientifica e delle iniziative realizzate nel corso dell’attività professionale, per i risultati ottenuti e per il loro riconoscimento nonché per la notorietà acquisita negli ambienti tecnico-settoriali di riferimento a livello internazionale. Ai fini della nomina per chiara fama su posizione dirigenziale, il soggetto deve, altresì, essere in possesso di comprovata esperienza nella direzione di strutture pubbliche o private.
NOMINA PER CHIAMATA
“Nel caso in cui almeno un procedimento di selezione espletato a mente del presente Titolo abbia dato esito negativo nel termine massimo dell’anno precedente, l’assunzione di personale può avvenire mediante nomina per chiamata”, senza necessità di attivare ulteriori forme di selezione, salvo il possesso dei titoli e requisiti previsti, in favore di uno dei seguenti soggetti: liberi professionisti con esperienza almeno quinquennale in settore coerente con quello cui si riferisce la posizione; soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto, presso organi, uffici, enti ed aziende pubblici, funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure funzioni su posizioni di grado/livello IX o di livello X per almeno un quinquennio, in settore coerente con quello cui si riferisce la posizione; soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali nel settore privato in ambito coerente con quello cui si riferisce la posizione, per almeno un quinquennio.
La nomina per chiamata è effettuata dal Congresso di Stato o dal Consiglio Grande e Generale, a seconda della competenza prevista dalle norme generali e speciali, ed è adeguatamente motivata.