Gli importi sono contenuti nel Decreto Delegato nr. 185 del 2020. Per gli istituti di credito il rilascio costa 4 mila euro, 3.500 invece il rinnovo.
di Alessandro Carli
Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali della Repubblica di San Marino: il Decreto Delegato numero 185 del 2020 ha “rivisto” l’ammontare delle tasse.
Premesso che, come evidenzia il Decreto Legge numero 40 del 2014, “chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un’attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (in breve UIAC); che “ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso”, andiamo a vedere i nuovi importi.
IMPRESE INDIVIDUALI
Per le imprese individuali artigiane, commerciali e industriali la tassa di rilascio è di 170 euro, quella di rinnovo invece 80 euro.
LE SOCIETÀ
Importi decisamente più alti per le società: gli istituti di credito devono affrontare una tassa di rilascio di 4 mila euro e per il rinnovo invece di 3.500 euro. Per le Finanziarie e le compagnie assicurative stesso costo sia per il rilascio che per il rinnovo: 2.400 euro. Le società a responsabilità limitata (srl), le società per azioni (spa), le società in nome collettivo (snc) e le società di altro genere invece devono versare 1.700 euro per il rilascio e 650 per il rinnovo.
ASSOCIAZIONI ED ENTI
Sono 170 gli euro per il rilascio e 80 per il rinnovo per le associazioni ed enti giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative (di cui alla Legge numero 149 del 1991) in quanto esenti.
AUTORIZZAZIONI
Per quanto riguarda le autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 1 la tassa di rilascio è di 1.700 euro, quella di rinnovo di 650 euro. Per le Autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 8 la richiesta è di 800 euro per i primi 30 giorni e di 520 euro per ogni successivo periodo di durata compresa fra 1 e 30 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo numero 52 della Legge del 17 febbraio 1961 numero 7 e quella a operare di durata inferiore o pari a 15 giorni richiede il versamento di 350 euro. Infine l’autorizzazione per gli ambulanti: 500 euro per il rilascio e 500 euro per il rinnovo.
TASSA SPECIALE
E’ stata poi istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria, di presentazione dell’istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato, il cui ammontare è fissato in 100 euro per le persone fisiche e in 250 euro per le persone giuridiche. “Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell’istanza – chiarisce il Decreto Delegato numero 185 del 2020 – non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell’istanza medesima”. L’imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l’istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo. Ai fini dell’allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata (di cui agli articoli 7 e 8 della Legge del 25 gennaio 1990 numero 10).
L’attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.
“Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell’articolo 21 della Legge del 27 giugno 2013 numero 71” conclude il Decreto Delegato numero 185 del 2020.